Norme per la promozione della cooperazione

Norme per la promozione della cooperazione

Con le norme contenute commi 253-254 il Legislatore persegue l’intento di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali attraverso la costituzione di cooperative di lavoro che realizzino workers buyout.

mercoledì 23 febbraio 2022

Agevolazione contributiva per la costituzione di cooperative

Il provvedimento in esame prevede per le società cooperative

 

  • costituite a partire dal 1-1-2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi,
  • per un massimo di 24 mesi dalla costituzione della cooperativa stessa,
  • l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con l’esclusione dei premi Inail),
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 254 prevede però che l'esonero non sia riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

 

Costituzione di coop da parte di lavoratori in Cigs a seguito di accordi di transizione occupazionale

 

Una seconda agevolazione è costituita dalla norma relativa all’assunzione lavoratori in cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale.

I commi 243 e ss istituiscono a favore dei datori di lavoro

  • che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato
  • i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015 (si tratta dell’istituto dell’accordo di transizione occupazionale introdotto dalla Legge di bilancio al comma 200)

 

  • è concesso, per ogni mensilità (massimo 12) di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

 

Il beneficio è condizionato dai seguenti vincoli:

  • il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
  • il licenziamento del lavoratore assunto con l‘incentivo in esame e il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito.
  • in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

Di interesse per la promozione cooperativa è il comma 246 in base al quale il beneficio in esame è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del Dl 83/2012.

Il beneficio non è però immediatamente fruibile in quanto è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.