L’articolo 26 comma 2 del Dl 18/2020 ha previsto che per i lavoratori
- dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che non possono svolgere la loro attività in modalità agile il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero.
La legge di bilancio stabilisce ora che ai lavoratori indicati sopra laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022.
L’indennità, erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, non concorre alla formazione del reddito e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.