Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato (inclusi apprendisti e dirigenti) mediamente almeno 250 dipendenti.
Sono però esclusi i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Dl 118/2021.
Tipologia di intervento e procedura
Sono destinatari della procedura i datori di lavoro come sopra individuati, che
- intendono procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale,
- con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.
A queste condizioni (dimensioni aziendali, chiusura di un sito e numero di licenziamenti) il datore di lavoro deve a dare comunicazione per iscritto, anche tramite l’associazione di categoria, dell'intenzione di procedere alla chiusura a
- Rsa o Rsu
- sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- alle regioni interessate
- Ministero del lavoro
- Ministero dello sviluppo economico
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
La comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di dichiarazione di licenziamento collettivo indicando
- le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura,
- il numero e i profili professionali del personale occupato
- il termine entro cui è prevista la chiusura.
I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.
Entro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e presentarlo ai destinatari della prima comunicazione (nel testo non sono indicate le ooss). Il piano non può avere una durata superiore a 12 mesi
Entro 30 giorni dalla sua presentazione, il piano viene discusso con le rappresentanze sindacali alla presenza degli altri soggetti destinatari della comunicazione iniziale
Esito positivo della procedura
In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.
In caso di accordo sindacale, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, il contributo di licenziamento non è triplicato ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 92/2012.
I lavoratori interessati dal piano
- possono beneficiare del trattamento di cigs di cui all'articolo 22ter del Dlgs 148/2015 (accordo di transizione occupazionale) destinatario di specifici stanziamenti fino 2031;
- accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL (articolo 1 comma 324 Legge 178/2020).
Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Mancanza presentazione piano o incompletezza dello stesso
In questi casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della Legge 92/2012 in misura pari al doppio.
Ricordiamo che quest’ultima norma triplica il contributo addizionale Naspi di 503,30 euro (importo riferito al 2021) per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni. Il contributo per ogni anno di anzianità sarebbe quindi di oltre 3.000 euro (6 volte il contributo base).
La verifica formale in ordine alla sussistenza nel piano presentato degli elementi indicata dalla norma è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (struttura di cooperazione tra Mise e Ministero del lavoro).
Mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale
In questo caso il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2 comma 35 della Legge 92/2012 aumentato del 50% (quindi 4,5 volte l’importo base).
Lo stesso moltiplicatore (4,5) si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.
Cessione d’azienda
In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.