L’obiettivo della riforma è costituito dall’allargamento della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, al miglioramento delle prestazioni, nonché al completamento del processo di universalizzazione delle tutele (principio dell’universalismo “differenziato”).
Va detto che non si tratta di un provvedimento organico come il Dlgs 148/2015, ma di una serie di interventi di micro-macro chirurgia sul provvedimento del 2015 che costituisce quindi la base. In molti casi sono inseriti dei commi “bis” per definire il nuovo quadro normativo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 e l’INPS, con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 hanno fornito le prime linee di indirizzo sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
È inevitabile che l’avvento della riforma abbia portato con sé alcune criticità.
In primo luogo la fine del periodo delle “casse covid” vede ancora uno strascico per quelle imprese che risentono delle restrizioni legate alle misure anticontagio. In questi casi si è verificata la necessità di adattare gli strumenti ordinari “riformati” alle riduzioni o sospensioni delle attività andando incontro a rilevanti incertezze sulle procedure da attivare e a qualche ritardo dell’Istituto nell’aggiornamento dei propri servizi on-line.
Un secondo ordine di problemi per molte imprese sarà costituito dall’avvento della Cassa Integrazione Straordinaria (imprese con un numero di lavoratori superiore a 15) e dall’estensione del FIS (alle imprese da 1 a 5 dipendenti) i cui contributi determineranno un aumento del costo del lavoro e un aumento delle trattenute sulle buste paga dei lavoratori.
In terzo luogo, a fronte dell’estensione generalizzata della CIGS gran parte delle imprese si troveranno di fronte a casistiche di intervento a cui non sono abituate (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratti di solidarietà) e che sono calibrate sulle necessità del mondo industriale.
Infine va ricordato che il ritorno agli ammortizzatori “ordinari” chiude la stagione delle deroghe alle norme sui contratti di lavoro (in particolare per i contratti a termine) che avevano consentito un (indispensabile) recupero di flessibilità rispetto alle limitazioni disposte dalla legislazione ordinaria.
Queste le novità in sintesi:
- Estensione dei beneficiari
Dall’1-1-2022 estensione degli ammortizzatori ai lavoratori a domicilio e a tutte le tipologie di apprendistato (prima solo professionalizzante). Ancora esclusi i dirigenti.
- Diminuzione anzianità minima
Per accedere agli ammortizzatori è ridotta a 30 giorni di effettivo lavoro (prima 90).
- Computo dei dipendenti ai fini dimensionali
Sono computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
- Importo dell’integrazione
È stato eliminato il massimale inferiore alle integrazioni con un sostanziale aumento degli importi soprattutto per chi ha retribuzione medio-basse.
Introdotta norma premiale: dal 2025 è prevista la riduzione per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi
- Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
Perdita del diritto alla prestazione per rapporti superiori e 6 mesi
- Ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie
Ampliamento della platea dei destinatari a tutti i datori di lavoro +15 dipendenti non soggetti a fondi bilaterali (contrattuali, alternativi, territoriali)
- Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi, territoriali
Qualora siano stati creati dalla contrattazione collettiva, sostituiscono l’INPS e devono garantire prestazioni analoghe a quelle della CIGO/FIS e della CIGS coprendo tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente. Se non costituiti o se non adeguati alla nuova normativa determinano l’inserimento dell’azienda nel FIS.
Per il rilascio del Durc è necessario la regolarità anche per il versamento dei contributi ai fondi.
- Fondo di integrazione salariale
Esteso a tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente ma rimane “residuale” rispetto agli altri (CIGO, CiGS, Fondi di solidarietà).
Rivista contribuzione (riduzione per 2022).
Contribuzione addizionale: riduzione del 40% dall’1.1.2025 per datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non hanno presentato domanda di assegno per almeno 24 mesi.
Estensione della Cisoa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958, agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
Inserite norme decadenziali in vigore per altri ammortizzatori in materia di tempi per il conguaglio o la richiesta di rimborso.