Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Norme di carattere generale

Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Norme di carattere generale

In questo articolo si analizzano le norme valide per tutte le tipologie di ammortizzatori sociali disciplinate dal D.Lgs. 148/2015 e in che modo sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2022.

lunedì 21 febbraio 2022

Estensione dei beneficiari e anzianità minima (co. 191 e 192)

La prima modifica riguarda l’articolo 1 del d.lgs. 148/2015 e prevede l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio. Con l’intervento sull'articolo 2 è stata invece estesa la copertura a tutte le forme di apprendistato (e non solo, come in precedenza, all’apprendistato professionalizzante).

Rimangono comunque esclusi i dirigenti.

Per i trattamenti di integrazione salariale che iniziano a partire dal 1° gennaio 2022 è richiesta una anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Viene pertanto ridotto da 90 a 30 giorni il requisito di anzianità di servizio del lavoratore.

Nell’anzianità minima sono considerati anche periodi di assenza per congedo di maternità obbligatoria, ferie, festività e infortuni.

L’anzianità considerata per il lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.

 

Computo dei dipendenti (co 193)

Nel d.lgs. 148/2015 viene introdotto l’art. 2-bis che prevede nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all’intervento di cassa integrazione. È stabilito che, per la determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Con la propria circolare il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’accezione ampia usata dal legislatore include anche i cosiddetti collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015 cioè quei rapporti di collaborazione che in concreto prevedono prestazioni di  lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione  sono organizzate dal committente.

 

Importo dell’integrazione (co. 194)

Ricordiamo che l’art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 fissa l’ammontare dell’indennità di integrazione salariale nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Fino al 31.12.2021 l’importo del trattamento di integrazione salariale non poteva, in ogni caso, superare un massimale mensile, differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, entrambi soggetti a rivalutazione annuale a cura dell’INPS.

Questa era la situazione relativa all’anno 2021.

retribuzione

Lordo

netto (-5,84%)

fino a

2.159,48

998,18

939,89

oltre

2.159,48

1199,72

1129,66

 

Con una integrazione all'articolo 3, dal 1° gennaio 2022, tale  massimale non è più differenziato. In sostanza è stato eliminando il massimale inferiore.

Dall’1.1.2022, quindi, opererà il solo massimale di 1.199,72 euro (ovviamente da rivalutare). Rimane la riduzione del 5,84% (pari all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti).

È confermata la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare con la specifica relativa all’applicazione nelle nuove norme in materia di trattamenti di famiglia che entreranno in vigore nel 2022.

 

Addizionali (co 195)

Rimangono confermate le misure previste dall’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 per quanto riguarda il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale. Ricordiamo che il contributo è quantificato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura pari al:

  • 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di 104 settimane, in un quinquennio mobile.

La Legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo comma 1-ter all’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 prevedendo una diminuzione della misura del predetto contributo a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Nella tabella che segue è indicata la contribuzione addizionale ordinaria e quella agevolata.

 

Fruizione dei trattamenti

Ordinario

Agevolato

Fino a 52 settimane

9%

6%

Oltre 52 settimane fino a 104

12%

9%

Oltre 104 settimane

15%

15%

 

Il legislatore introduce quindi una sorta di sistema “premiante”, per le imprese che non hanno utilizzato ammortizzatori. È la stessa ratio che ha guidato la stesura iniziale del Dlgs 148/2015: limitare l’utilizzo degli ammortizzatori solo ai casi di effettiva necessità.

 

Modalità dell’erogazione (co. 196)

Come noto il D.Lgs. 148/2015 contempla due modalità per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale. Preferenziale resta la modalità che prevede l’anticipazione da parte del datore di lavoro in busta paga salvo conguaglio in sede di versamento dei contributi previdenziali. È ammessa, in caso di dimostrata carenza di liquidità o difficoltà finanziaria del datore di lavoro, la richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS.

Attenzione! In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento

  • entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale,
  • ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Nota bene. Resta fermo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conserva la possibilità di disporre una successiva revoca dell’autorizzazione al pagamento diretto a seguito degli esiti degli accertamenti da parte dell’organo ispettivo della carenza dei parametri sull’indice di liquidità o dell’assenza di difficoltà di ordine finanziario da parte dell’impresa istante.

 

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (co. 197)

L’articolo 8 è stato notevolmente modificato con l’abrogazione del comma 1 (lavoratori sospesi o con riduzione superiore al 50%) e la riscrittura del comma 2.

Per i trattamenti decorrenti dal 1.1.2022, il lavoratore che svolga, durante il periodo di integrazione salariale, attività di

  1. lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché
  2. di lavoro autonomo

non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.