I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono prestazioni economiche, erogate dall'INPS o dai Fondi di solidarietà bilaterale, a cui tutti i datori di lavoro possono fare ricorso in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa di eventi improvvisi, inattesi e comunque transitori indipendenti dalla volontà dei datori di lavoro stessi e dei lavoratori. Rappresentano pertanto lo strumento attraverso il quale viene assicurato un sostegno alle imprese finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali in presenza di situazioni caratterizzate dalla temporaneità e dalla certezza della ripresa dell’attività produttiva.
Pur non subendo modifiche (l’art. 10 del Dlgs 148 rimane immutato) la cassa integrazione ordinaria (Cigo) è il perno del nuovo sistema costituendo il punto di riferimento di tutti i trattamenti di integrazione salariale ordinari. Tuttavia va ricordato che la CIGO in quanto tale è uno strumento applicabile ai settori industriali e dell’edilizia e, conseguentemente, in ambito cooperativo è utilizzabile dalle cooperative di trasformazione agroalimentare e da quelle che svolgono attività industriali.
Ai lavoratori i cui datori di lavoro sono esclusi dall’ambito di applicazione della CIGO è comunque garantito un trattamento di integrazione salariale ordinario del tutto analogo al trattamento di CIGO denominato Assegno di Integrazione Salariale (AIS).
In particolare:
- Ai datori di lavoro non soggetti a Cigo la copertura del trattamento di integrazione salariale ordinaria è garantita dai Fondi di solidarietà bilaterale, Fondi alternativi, Fondi territoriali.
- Ai datori di lavoro non soggetti a Cigo e ai Fondi di cui al punto precedente sono coperti dal Fondo di integrazione salariale residuale (Fis).
Alla luce di quanto appena scritto, l’universalità del trattamento ordinario di integrazione salariale può essere sintetizzata come da tabella sottostante.
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Tipologia datori di lavoro
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Strumento/trattamento
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Causali
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1.
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Imprese art. 10 Dlgs 148/2015
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Dpr n. 602/1970;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
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Cigo
corrisponde il trattamento ordinario di integrazione salariale
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a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
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2.
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Altri datori di lavoro (non punto 1)
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Fondi bilaterali
F.di alternativi
Fondi territoriali
corrispondono l’AIS
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Causali Cigo
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3. (*)
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Altri datori di lavoro (non punto 1 e 2)
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FIS
corrisponde l’AIS
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Causali Cigo
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(*) Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, va rilevato che, al di fuori dell’ambito CIGO, ad oggi la maggior parte dei datori di lavoro rientra nel punto 3 (FIS).
Anche dopo la fine dell’emergenza covid-19 il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) rimarrà lo strumento di riferimento per l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale per la maggioranza dei datori di lavoro (e delle cooperative) anche tenuto conto dell’estensione del campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Campo di applicazione
La Legge di Bilancio 2022 interviene sull’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina il Fondo di integrazione salariale, estendendone il campo di applicazione.
Il nuovo comma 2- bis, stabilisce che, decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:
- occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);
- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015.
- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.
Prestazioni
Il Fondo di integrazione salariale interviene
- per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
- in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS),
garantendo
- la prestazione nella medesima misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale ordinari (con la nuova denominazione di “Assegno di integrazione salariale”)
Durata dei trattamenti
In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO), l’Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:
- 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Ricordiamo che le causali che attualmente permettono il ricorso alla CIGO sono:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo (solo per imprese del settore edile);
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
Finanziamento
Per quanto concerne il finanziamento dell’Assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo ordinario nella misura dello:
- 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti.
- 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti
- un contributo addizionale
- a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale richiesto per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO),
- pari al 4% della retribuzione persa.
Riduzione del contributo per l’anno 2022
A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, sono previste riduzioni dell’aliquota di contribuzione nelle seguenti misure:
- 0,35% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,25% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione
- della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti;
- 0,11% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- 0,56% per i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano più di 50 dipendenti.
Tetto aziendale soppresso
L’art. 29 del D.Lgs n. 148/2015, al comma 4, prevede che il Fondo sia tenuto all’erogazione delle prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite, ma, dal 1° gennaio 2022 non sarà più applicabile il tetto aziendale (prestazioni in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro).
Fondi di Solidarietà bilaterale obbligatori
L’originario impianto del D.lgs n. 148/2015 è stato impostato secondo una logica di alternatività tra le tutele garantite da CIGO e FIS e quelle garantite dai Fondi di solidarietà bilaterale pur stabilendo la parità di trattamenti a favore dei lavoratori. Tale impostazione di fondo è stata mantenuta con le varianti che analizzeremo di seguito. Pertanto, relativamente ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, lo scenario nel quale si muoveranno i datori di lavoro a partire dal 1° gennaio 2022 è quello già indicato in precedenza:
- Ai datori di lavoro non soggetti a Cigo la copertura del trattamento di integrazione salariale ordinaria è garantita dai Fondi di solidarietà bilaterale, Fondi alternativi, Fondi territoriali.
- Ai datori di lavoro non soggetti a Cigo e ai Fondi di cui al punto precedente sono coperti dal Fondo di integrazione salariale residuale (Fis).
L’art. 26, al nuovo comma 1-bis, stabilisce che, decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono attraverso la stipula di appositi accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, costituire fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO). Questi fondi bilaterali dovranno garantire ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapporto lavorativo, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina di trattamenti di integrazione salariale (CIGO o CIGS).
A far tempo dalla medesima data del 1° gennaio 2022, i nuovi Fondi di solidarietà che si costituiscono devono obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.
Per quanto riguarda le prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022:
- l’Assegno ordinario dovrà essere di importo e di durata almeno pari a quelli previsti per l’“Assegno di integrazione salariale” di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 148/2015;
- viene eliminata la prestazione “Assegno di solidarietà” prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.
Per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni ordinarie i Fondi in questione devono stabilire un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il Fondo di integrazione salariale (FIS) pertanto in misura non inferiore allo
- 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti.
- 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;
Infine è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali sia condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (comma 214).