Procedura sindacale e domanda per i trattamenti ordinari di integrazione salariale

Procedura sindacale e domanda per i trattamenti ordinari di integrazione salariale

L’iter di richiesta dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà)  si contraddistingue per la presenza di due fasi: la fase dell’ informazione e della consultazione sindacale (art. 14 d.lgs. 148/2015) e quella dell’iter amministrativo della domanda (art. 15 d.lgs. 148/2015).

lunedì 21 febbraio 2022

Informazione e consultazione sindacale (art. 14 d.lgs. 148/2015)

L'impresa intenzionata a ricorrere all’ammortizzatore ordinario è tenuta a:

  1. comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
  • le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
  • l’entità  e la durata  prevedibile,
  • il  numero dei lavoratori interessati.

Tale comunicazione preventiva deve avere data certa: pertanto va effettuata con raccomandata o pec.

  1. effettuare, anche  in  via  telematica, un esame congiunto della situazione, su richiesta di una delle parti, avente ad oggetto la  tutela  degli  interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 

L'intera procedura deve esaurirsi entro  25  giorni dalla data della comunicazione preventiva ridotti a 10  per  le  imprese fino a 50 dipendenti.

Da ricordare che la consultazione può anche concludersi con un mancato accordo (comunque da verbalizzare) senza per questo impedire al datore di lavoro la presentazione della domanda.

È da ritenere che la sospensione o riduzione dell’attività possa decorrere solo dalla data della conclusione della consultazione.

 

ATTENZIONE! Gli adempimenti previsti in tale fase costituiscono una condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto, il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.

 

DEROGA. Nei casi di domande per eventi oggettivamente non evitabili, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività  produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici  ore  settimanali  si  procede,  a richiesta dell'impresa  o  delle rappresentanze sindacali da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla  ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni  successivi a quello della richiesta.

Nota bene. Il datore di lavoro indica nell’apposito campo della domanda telematica (quadro N – procedura di consultazione sindacale) le informazioni richieste e allega, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione (PEC, raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali come elencate all’art. 14 ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa.

 

Iter amministrativo della domanda (art. 15 d.lgs. 148/2015)

 

L'impresa è tenuta a presentare in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono  essere  indicati

  • la causa  della sospensione o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e 
  • la  presumibile durata,
  •  i nominativi dei lavoratori interessati e
  • le  ore  richieste.

 

Inoltre è stabilito che:

  1. La domanda deve essere trasmessa obbligatoriamente non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Solo in caso di domande collegate ad eventi oggettivamente non evitabili, il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione.
  2. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine stabilito, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà coprire periodi anteriori di una settimana rispetto alla  data di presentazione. Inoltre, se l’omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda cagiona ai  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa   è   tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente all'integrazione salariale non percepita.
  3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. L’azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione. Anche l’INPS può richiedere un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali. I modelli di relazione tecnica finora utilizzati sono allegati al  Messaggio INPS n. 2908 del 1° luglio 2016.

 

Le causali che possono consentire l’intervento sono state definite nel D.M. 95442 del 2016:

 

  • Mancanza di lavoro o commesse: l’intervento deriva dalla contrazione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
  • Crisi di mercato in cui la mancanza di lavoro o di ordini dipende dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda.
  • Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva, che si verificano principalmente nel settore edilizio, essendo legate alle modalità di svolgimento del lavoro in tale campo.
  • Mancanza di materie prime/componenti: fattispecie che riguarda le sospensioni dell’attività lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all’azienda, di materie prime o di componenti necessari alla produzione.
  • Eventi meteo: circa le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. 
  • Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda: la sospensione dell’attività lavorativa è integrabile qualora avvenga uno sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la cassa integrazione.
  • Eventi oggettivamente non evitabili (EONE) quali incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori. Si tratta di una serie di fattispecie contenute all’art. 8 del decreto n. 95442/16 per le quali la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità: incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
  • Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria: la sospensione o riduzione dell’attività, rispettivamente, deve essere imputata al guasto dei macchinari per un evento improvviso ed imprevisto o alla revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza, non rientrando nella normale manutenzione.

 

Nota bene. L’INPS con la circ. 139/2016 ha precisato che non sono in ogni caso meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente: a) mancanza di fondi; b) chiusura per ferie; c) preparazione campionario; d) infortunio o morte del titolare; e) sosta stagionale, inventario; f) mancanza di fondi impresa committente.

Infine va ricordato che nella relazione tecnica il datore di lavoro dovrà sempre:

  • specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori (cd. non imputabilità della crisi)
  • illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell’attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (cd. transitorietà della crisi).

 

L’erogazione della prestazione

 

 

Alla conclusione dell’istruttoria l’INPS comunica la propria decisione sotto forma di autorizzazione o di diniego. In caso di autorizzazione di norma il datore di lavoro eroga in via anticipata ai lavoratori i trattamenti salariali integrativi ponendoli a conguaglio con i versamenti contributivi dovuti.

Il pagamento diretto da parte dell’INPS (o del Fondo di solidarietà) è ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della circ. 197/15 da cui si evincano le predette difficoltà finanziarie dell’azienda.

Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l’invio della relativa modulistica (mod. SR41 – Uniemens cig) contenente i dati necessari per il pagamento diretto dei lavoratori) a seguito dell’autorizzazione.

 

Tabella di sintesi degli adempimenti e delle procedure per l’accesso agli ammortizzatori sociali d.lgs. 148/2015 (aggiornata alla Legge di Bilancio 2022)

adempimento

tempistica

Allegati necessari per invio domanda

Documentazione richiesta in caso di verifica Inps

Informativa alle OO.SS.

Precedente alla sospensione

ricevuta di consegna della raccomandata, dell’invio di PEC o FAX

 

SI

Esame congiunto

Se richiesto da una delle parti deve essere svolto

- entro 25 gg da invio informativa

- entro 10 gg se azienda fino a 50 dip

- entro 5 gg dalla richiesta (da inviare entro 3 gg dalla informativa) in caso di eventi oggettivamente non evitabili

 

 

Verbale di avvenuto esame

Se l’esame congiunto è stato richiesto

da sottoscrivere anche in caso di mancato accordo

 

SI (se è stato richiesto l’esame congiunto)

 

SI

Inoltro domanda a INPS

Entro 15 giorni dalla sospensione previa conclusione della procedura di consultazione

Entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione SOLO PER Eone - eventi oggettivamente non evitabili

 

 

Relazione tecnica dettagliata

Distinta in base alla causale della sospensione

SI

SI (oltre a documentazione attestante la causale)

Modalità pagamento

Anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio su versamenti contributivi PAGAMENTO DIRETTO INPS solo se azienda dimostra difficoltà finanziarie

SI (scheda calcolo indice di liquidità)

SI (documentazione a dimostrazione difficoltà finanziarie)

Contributo Addizionale

Dovuto nelle misure previste dalla norma

Non dovuto solo per eventi oggettivamente non evitabili

 

 

Beneficiari

Tutti i lavoratori in forza da almeno 30 giorni (di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento). Esclusi: dirigenti

SI (indicazione dei dati anagrafici)

SI (dimostrazione anzianità)