Cisoa. Estensione al settore della pesca e termini di decadenza.
La Legge di Bilancio 2022, intervenendo sull’art. 44 del D.Lgs n. 148/2015, ha esteso al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA). Inoltre sono stati fissati i termini di decadenza della richiesta di rimborso o conguaglio dei trattamenti corrisposti.
[EasyDNNnews:IfExists:Event]
[EasyDNNnews:EndIf:Event]
[EasyDNNnews:Categories]
lunedì 21 febbraio 2022
Settore della pesca
Dall’1-1-2022 il trattamento di integrazione salariale per l’agricoltura (Cisoa) è riconosciuto anche
- ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari,
- ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958
- agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita,
L’ammortizzatore spetta per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (periodi coperti da altri strumenti di sostegno al reddito).
Settore agricolo
In linea con le norme decadenziali in vigore per altri ammortizzatori, il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.