Contratto a tempo determinato
È vietato l’instaurazione di contratti, la proroga o il rinnovo a tempo determinato presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di ammortizzatori sociale quando tali contratti riguardino mansioni analoghe a quelle dei lavoratori interessati ai trattamenti integrativi.
Contratto a chiamata
È vietato l’utilizzo del contratto a chiamata o intermittente presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di ammortizzatori sociale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
Contratto di apprendistato
- Apprendistato professionalizzante: il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
<>-Apprendistato di qualifica e diploma professionale/ Apprendistato di alta formazione e ricerca: la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito in accordo con gli organi di istruzione con cui si era definito il percorso originario
Licenziamenti per motivi economici
L’utilizzo degli ammortizzatori di integrazione salariale ordinari è considerato dal legislatore e dall’INPS come “aiuto“ temporaneo affinché l’attività aziendale possa riprendersi, infatti l’azienda deve dimostrare nella descrizione della scheda tecnica, le attività che pone e porrà in atto per la ripresa economica della società. I licenziamenti economici effettuati durante la sospensione/riduzione sono considerati come indicatore di un utilizzo distorto dell’ammortizzatore ordinario e quindi possono determinare il rischio di contestazioni e una probabile revoca da parte dell’INPS dell’integrazione autorizzata.