Decreto Rilancio. Modifiche agli ammortizzatori sociali.

Decreto Rilancio. Modifiche agli ammortizzatori sociali.

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio (cosiddetto Decreto Rilancio) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 ed è immediatamente entrato in vigore. Tra le molte novità trovano spazio le nuove norme sugli ammortizzatori Covid-19 che andranno a coprire, anche retroattivamente, le necessità delle aziende che hanno esaurito a fine aprile/inizio maggio la prima dotazione di 9 settimane concessa dal  D.L. Cura Italia. Il decreto interviene modificando proprio gli articoli 19-22 del D.L. 18/2020.

lunedì 31 agosto 2020

DURATA DEGLI AMMORTIZZATORI

La durata degli ammortizzatori Covid-19 ordinari (Cigo, Assegno ordinario Fis, Cisoa) previsti dall'articolo 19 e in deroga (articolo 22) è incrementata di 5 settimane che si aggiungono alle 9 precedenti. Rimane invariato il periodo di fruibilità, che va dal 23-2-2020 al 31-8-2020. 

Le ulteriori 5 settimane possono essere godute soltanto dopo aver terminato quelle precedenti. Questo significa che i datori di lavoro, in caso di riduzione di orario dovranno effettuare questa verifica per recuperare appunto eventuali frazioni senza poter andare in continuità.  Sono state previste anche ulteriori 4 settimane che però potranno essere godute soltanto dall'1-9-2020 al 31-10-2020

 

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche destinatari degli ammortizzatori ordinari potranno usufruire delle 4 settimane anche prima del 1° settembre. 

 

La disposizione si applica a tutti gli ammortizzatori con causale Covid-19. 

 

Secondo quanto previsto dal DL 9/2020 sono comunque previsti

- ex zona rossa: 3 mesi di CIGD aggiuntiva;

- ex zona gialla (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna): 1 mese di CIGD aggiuntiva

 

Questa dotazione aggiuntiva non è prevista per gli ammortizzatori ordinari.

 

 

ammortizzatori ordinari

cassa integrazione deroga

ammortizzatore Covid 23-2/31-8-2020

settimane 9+5

settimane 9+5

settimane aggiuntive 1-9/31-10-2020

settimane 4

settimane 4

possibile anticipo settori turismo, fiere-congressi, spettacolo 

si

no

settimane aggiuntive x zona rossa 

no

3 mesi

settimane aggiuntive x zona gialla (Lombardia, Veneto, E.R.)

no

4 settimane

       

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Importanti novità sono previste in materia di presentazione delle domande per Cigo, Assegno ordinario e Cisoa. 

Il termine per la presentazione delle domande è anticipato alla fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in precedenza era la fine del 4° mese successivo).  Se la domanda è presentata dopo il termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda. I datori di lavoro invieranno telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. 

Successivamente al periodo transitorio le domande dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

 

 

DOMANDE CON PAGAMENTO DIRETTO INPS 

In tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps (quindi per tutte le domande in deroga e per quelle ordinarie per quella quali si è fatta questa scelta) i termini di presentazione sono diversi

Il datore di lavoro trasmette all'Inps la domanda entro il 15° giorno dall’inizio della sospensione/riduzionedell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. 

L’Inps autorizzerà le domande e disporrà l’anticipazione di pagamento del trattamento (pari al 40% delle ore autorizzate nel periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Questo significa che il pagamento avverrà anche prima della comunicazione delle ore effettivamente perse. 

Il datore di lavoro deve inviare all’Inps i dati per la liquidazione dell'importo entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. A quel punto l'Istituto provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. 

Per le domande con pagamento diretto per periodi di sospensione/riduzione iniziati tra il 23-2-2020 e il 30-4-2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto

 

L’Inps emanerà le istruzioni operative. 

 

Viene anche precisata la data alla quale i lavoratori devono essere in forza per godere degli ammortizzatori Covid-19: il termine è fissato al 25-3-2020. I percettori di Cig e assegno ordinario con causale Covid-19 avranno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Analogo provvedimento non è però previsto per la Cigd. 

 

CIG, ASSEGNO ORDINARIO FIS E CISOA. OBBLIGO DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO.

E’ stato reintrodotto, solo per gli ammortizzatori ordinari covid-19, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgersi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. 

 

SETTORE AGRICOLO

La Cisoa con causale Covid-19 è concessa in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 457/1972. Questo articolo prevede che il limite di intervento sia di 90 giornate all'anno e che spetti ai lavoratori che svolgono annualmente almeno 180 giornate di lavorative presso la stessa azienda.