Comunicazioni preventive lavoro autonomo occasionale. Le FAQ dell’Ispettorato del Lavoro

Comunicazioni preventive lavoro autonomo occasionale. Le FAQ dell’Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha emanato la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.  

giovedì 3 febbraio 2022

I chiarimenti sono stati forniti sottoforma di FAQ

 

  1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti, hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

 

  1. Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?

Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.

 

  1. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale deve essere comunicata?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986.

 

  1. La Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva?

Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

  1. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva?

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

 

  1. L’adempimento comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

 

  1. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

 

  1. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale?

No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

 

  1. L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD (Società Sportiva Dilettantistica) che operano senza finalità di lucro.

 

  1. Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

Sempre in tema di obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni lavoro autonomo occasionale, alla luce della nota n.29 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come redazione abbiamo provato a  rispondere ad alcuni quesiti pervenuti agli uffici delle unioni territoriali.

 

D. Oltre alle sanzioni amministrative, quali conseguenze potrebbero verificarsi se si omette comunicazione preventiva?

R. Oltre alle sanzioni (di importo da 500 a 2.500 per lavoratore), in base all’art. 14 del TULS come modificato dal D.L. 146/2021 il lavoratore per cui non è stata fatta la comunicazione sarà computato nella quota del 10%. dei lavoratori irregolari superata la quale all’impresa si applica il provvedimento della sospensione dell’attività. In pratica il lavoratore in questione viene considerato “in nero”.

 

 

D. Uno stesso lavoratore effettua prestazioni di lavoro autonomo occasionale in sedi operative e cantieri del committente situate in diverse province e anche fuori regione. A quale ispettorato territoriale va trasmessa la comunicazione preventiva?

R. Qualora la prestazione venga svolta in più ambiti provinciali, si ritiene che sia sufficiente trasmettere la comunicazione all’Ispettorato ove la prestazione lavorativa verrà svolta in misura prevalente.

 

D. Se la prestazione di lavoro occasionale è svolta presso la sede di un nostro cliente, come si deve comportare il lavoratore in caso di verifica ispettiva?

R. Consigliamo di consegnare al lavoratore una copia della CO da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.

 

D. Abbiamo incaricato una docente di svolgere alcuni incontri di formazione on-line a favore dei clienti della nostra cooperativa. La docente lavora da casa. Quale sede di lavoro va indicata nella comunicazione?

In caso di prestazione a distanza, come ad esempio nel caso di lezioni on line, si può prendere a riferimento la residenza del lavoratore (anche se questo potrebbe collegarsi anche da altri luoghi).