Individuazione delle esigenze primarie e essenziali per cui non è richiesto il green pass.

Individuazione delle esigenze primarie e essenziali per cui non è richiesto il green pass.

È stato pubblicato il DPCM, 21 gennaio 2022, con il quale sono individuate le esigenze primarie ed essenziali della persona, per il cui soddisfacimento non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass). Il decreto è efficace dal 1° febbraio 2022.

giovedì 3 febbraio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“.

Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  • esigenze alimentari e di prima necessità (vedasi elenco qui riportato);
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Spetta ai titolari degli esercizi commerciali elencati e ai responsabili delle strutture e dei servizi interessati, garantire il rispetto delle misure e delle prescrizioni sopra enunciate, attraverso lo svolgimento di controlli a campione.

Fuori delle deroghe sopra espressamente enunciate, restano ferme le prescrizioni in materia di possesso ed obbligo di esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass Base o Green Pass Rafforzato) previste dalla normativa vigente.

 

Elenco delle attività commerciali di vendita al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.