Come anticipato nel n. 03/2022 di questa Newsletter, la Commissione Europea, con la Decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, ha approvato i regimi agevolativi in parola fino al 30 giugno 2022, attuale termine finale dell’operatività del Temporary Framework.
L’INPS, conseguentemente, con il Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022 comunica che i benefici in oggetto potranno trovare applicazione - con le medesime modalità di fruizione già previste - anche in riferimento
- agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché
- alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
L’INPS ricorda inoltre che, ad oggi, il massimale degli aiuti temporanei previsti dal Temporary Framework, dopo l’ultima proroga, è innalzato a:
- 290.000 euro, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro, per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.