Il tema riveste un significativo interesse per i datori di lavoro perché i programmi di attuazione di tali politiche coinvolgeranno in forti interventi di formazione, riqualificazione e ricollocazione tanto i lavoratori disoccupati quanto quelli in forza.
- La Missione 5 Componente 1 del PNRR. Politiche attive del lavoro e formazione
Come noto il PNRR (approvato dal Consiglio Europeo il 13 luglio scorso) è composto di 6 missioni. La Missione n. 5 (Inclusione e Coesione) prevede tre componenti di cui la n. 1 è dedicata alle Politiche per il Lavoro. L’asse prevede i seguenti ambiti di intervento:
1. Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione 6,01 mld € di cui:
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Riforma 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione
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4,40
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Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
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-
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Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l’Impiego
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0,60
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Investimento 1.2: Creazione di imprese femminili
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0,40
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Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere
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0,1
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Investimento 1.4: Sistema duale
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0,60
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2. Servizio Civile Universale 0,65 mld € di cui:
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Investimento 2.1: Servizio Civile Universale
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0,65
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Con due recentissimi provvedimenti il Ministero del Lavoro ha attivato, come stabilito dagli impegni con l’Unione Europea, entro il 2021
- il Programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) con DM 5 novembre 2021 (GU n. 306 del 27 dicembre 2021)
- il Piano nazionale nuove competenze (Pnc) con DM 14 dicembre 2021 (GU n. 307 del 28 dicembre 2021)
Come vedremo più avanti, il programma GOL è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere concretamente l’occupazione in Italia. Ha una dotazione economica di 4,4 mld di euro e il suo orizzonte temporale coincide con quello del PNRR, dal 2021 al 2025.
- I “Programmi guida”
L’articolato progetto di riforme nel comparto lavoro contenuto nella Misura 5 componente 1 prevede, oltre a GOL, altri tre programmi guida:
- il cosiddetto Sistema duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni, con l’obiettivo di avere, entro il 2025, almeno 135mila ragazzi in più impegnati in percorsi che coniugano lezioni in aula e formazione direttamente “on the job”, valorizzando anche strumenti come l’apprendistato;
- il Fondo nuove competenze rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, in risposta alle innovazioni di processo, prodotto o di organizzazione. La sua caratteristica saliente è costituita dal fatto che le ore impiegate dai dipendenti per formarsi sono a carico del Fondo;
- il Potenziamento dei centri per l'impiego già avviato con DM 22 maggio 2020 con la previsione di uno standard di servizi funzionali al programma regionale attuativo di GOL.
- Avvio del Programma GOL
Va detto subito che, stante il decentramento di competenze garantito dal nostro ordinamento costituzionale, il programma nazionale costituisce una cornice di riferimento per l’adozione di appositi piani regionali, previa possibilmente consultazione delle parti sociali. Il Decreto del Ministero del Lavoro del 5 novembre scorso, impone che entro i 60 giorni dalla pubblicazione (quindi prima della fine di febbraio 2022), Regioni e Province autonome, adottino i loro piani da inviare all'Anpal per la valutazione di coerenza con il programma nazionale.
A sua volta, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro dovrà esprimersi entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della bozza del piano territoriale.
Per la governance del Programma è prevista la costituzione di un Comitato direttivo di Gol costituito
- dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
- dall'Anpal e
- da tutte le regioni e le province autonome.
Il Comitato si potrà avvalere della consulenza scientifica di Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – ex Isfol) e del supporto di Anpal Servizi Spa e sarà coordinato dal direttore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il quale vigilerà anche sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome. Anpal dovrà altresì vigilare affinché siano garantiti determinati livelli essenziali delle prestazioni e sarà tenuta ad attivarsi in caso di ritardi dando vita ad un percorso di assistenza/tutoraggio verso Regioni con particolari criticità.
- I beneficiari
Potranno beneficiare delle misure del programma GOL:
- i lavoratori in Cassa Integrazione (ad oggi, ai sensi dell’art. 22 del Dlgs n. 150/2015, si considerano quelli con una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, ma la platea di riferimento potrà cambiare in funzione della riforma degli ammortizzatori sociali da poco approvata)
- i beneficiari di ammortizzatori in assenza di rapporto di lavoro (Naspi e Dis-coll)
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza
- lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito (es. giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi over 55)
- i lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la loro attività professionale
- altri disoccupati con minori opportunità occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito (es. disoccupati di lunga durata).
- i cosiddetti 'working poor' cioè coloro che, pur lavorando, hanno redditi molto bassi (sotto la soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale che determina peraltro il mantenimento dello stato di disoccupazione).
Secondo i target sanciti nel PNRR, il programma GOL dovrà
- raggiungere almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025 e di questi, almeno il 75% dovranno essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;
- almeno 800 mila dei 3 milioni di cittadini citati, dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali.
Il Decreto Ministeriale stabilisce la condizionalità, cioè la regola in base alle quali i percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per i quali è prevista l’adesione a percorsi di politica attiva quale condizione per mantenere tali indennità. Gli interventi in favore di queste categorie dovranno essere attivati entro 4 mesi dall’avvio della fruizione della prestazione economica.
- Il ruolo dei Centri per l’impiego e il coinvolgimento del settore privato
L'allegato A del decreto ministeriale in cui è descritto il Programma ricorda che Gol va considerato in stretta connessione con il Piano di potenziamento dei centri per l'impiego, varato nel 2019 per gestire l'avvio del Reddito di cittadinanza. Risulta quindi evidente come, nella volontà del Legislatore, l’attuazione di GOL sui territori veda come protagonisti i CPI e, in questo senso, si punti sulla loro riorganizzazione, sull’innalzamento del loro livello di servizio oltre che sulla collaborazione con l’ampia rete dei soggetti privati (e del privato sociale).
Alla luce di questa necessaria premessa si possono leggere gli obiettivi affidati al Programma GOL:
- Definizione di uno standard dei livelli essenziali delle prestazioni garantite dai CPI
- Prossimità dei servizi aumentando la diffusione delle sedi (anche con accordi con Comuni) e con una maggiore offerta di servizi digitali
- Integrazione tra le attività dei CPI e le politiche attive del lavoro delle rispettive regioni
- Integrazione con le politiche della formazione pianificate nelle regioni
- Integrazione tra tutti i servizi territoriali che si occupano della persona soprattutto di quelle più fragili
- Cooperazione tra sistema pubblico e privato. Possibilità per gli operatori privati (agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione professionale, privato sociale, etc.) di essere parte integrante del sistema, in particolare, per quanto riguarda il collocamento al lavoro delle persone con minori opportunità
- Personalizzazione degli interventi: supporto differenziato a seconda dell’età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, ma anche del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali
- Coinvolgimento delle imprese e del territorio: i centri per l’impiego, in collaborazione con i soggetti accreditati, come punto di riferimento nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale
- Innovazione, sperimentazione, valutazione: in GOL devono trovare spazio anche interventi innovativi e sperimentali, che possano costituire base per il cambiamento nell’ottica della condivisione delle buone prassi
- Sistema informativo unitario e monitoraggio capillare.
Il DM 5 novembre apre le porte alla sperimentazione di “Patti Territoriali”, in attuazione degli indirizzi dell’Agenda Europea delle Competenze. Si tratta di accordi quadro tra Regione e Ministero del Lavoro, con la partecipazione attiva anche delle parti sociali, focalizzati su specifici settori o filiere produttive territorialmente localizzate e finalizzati all’ottimizzazione del rapporto tra i sistemi del lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’imprenditoria per garantire opportunità occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle imprese anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale.
- Come funziona GOL. I percorsi mirati di ricollocazione lavorativa
GOL si basa sull’avvio di percorsi mirati di ricollocazione lavorativa. È immaginabile che questi servizi verranno erogati dai Centri per l’Impiego oltre che da soggetti riconosciuti e convenzionati in base ai programmi regionali GOL.
L'attivazione del percorso in cui inserire il beneficiario di GOL è preceduta da un’analisi approfondita circa:
- le competenze del lavoratore,
- i suoi fabbisogni formativi,
- il suo profilo di occupabilità (tutte informazioni che a regime, grazie alla piena interoperabilità dei sistemi informativi, dovrebbero andare ad alimentare il fascicolo elettronico personale),
- le concrete opportunità offerte nel mercato e dal sistema delle imprese locali.
Al termine dell’analisi sarà individuato un percorso personalizzato riconducibile a quelli tipizzati dal programma:
- reinserimento lavorativo - destinato a coloro che risultano essere più vicini al mercato del lavoro e più facilmente occupabili, il cui bisogno principale risiede in un indirizzamento e in un’assistenza più o meno intensiva nella ricerca del posto di lavoro;
- aggiornamento (upskilling) - interventi formativi prevalentemente di breve durata e da contenuti e finalità prevalentemente professionalizzanti, richiedendosi un’attività meno intensa per il necessario adeguamento delle competenze;
- riqualificazione (reskilling) - robusta attività formativa per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato declinabile sia in interventi professionalizzanti generalmente caratterizzati da un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione sia in interventi funzionali al rafforzamento delle competenze di base e trasversali;
- lavoro ed inclusione – attivazione di un’equipe multidisciplinare partendo dal presupposto che le politiche attive del lavoro da sole non sono sufficienti a migliorare l’occupabilità del lavoratore, essendo presenti ostacoli e barriere di natura molto diversa che vanno oltre la dimensione lavorativa e che implicano la necessaria collaborazione con altri servizi del territorio (es. educativi, sociali, sanitari e di conciliazione);
- ricollocazione collettiva – valutazione dei profili di occupabilità per gruppi di lavoratori e non per singoli (come ad esempio in presenza di situazioni di crisi aziendali dove i lavoratori risultano ancora formalmente occupati) e precoce attivazione di strumenti di gruppo che favoriscano non un generale riposizionamento dei singoli sul mercato del lavoro ma una soluzione tesa al loro reimpiego collettivo.
- Il Kick off. La prima assegnazione di fondi GOL a regioni e province autonome.
Nelle more della predisposizione dei piani regionali del GOL, il Decreto 5 novembre destina alle regioni le prime risorse che andranno a finanziare i loro interventi di politica attiva del lavoro nell’ambito dei piani stessi. L’importo assegnato è pari a 880 milioni, ovvero la quota del 20% del totale delle risorse attribuite dal Pnrr all’intervento sulle politiche attive del lavoro e formazione. In base alla Tabella 1 dell’Allegato B del DM questo plafond verrà ripartito ad ogni regione sulla base del numero di:
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Peso ponderale
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beneficiari NASPI
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40%
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beneficiari RDC correnti indirizzati ai CPI
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10%
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persone in cerca di occupazione
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35%
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occupati
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5%
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lavoratori in CIGS
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10%
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In base alla Tabella 2 del medesimo Allegato B, i fondi verranno assegnati ad ogni regione entro il 2022 al raggiungimento di tre obiettivi:
- un numero prefissato di beneficiari raggiunti dalle azioni del programma
- una prefissata quota parte di essi coinvolti in attività formativa
- una prefissata quota di percorsi formativi, dedicata al rafforzamento delle competenze digitali.
Le risorse di questo primo plafond saranno erogate al 75% all’approvazione definitiva del Piano regionale e per la restante quota a fronte di specifica rendicontazione sull’utilizzo di tali fondi
- Stanziamento alle regioni per la realizzazione di progetti formativi rivolti a percettori di NASpI o a lavoratori in cassa integrazione
Un altro intervento immediato previsto dall’art. DM 5 novembre prevede la ripartizione (definita nella Tabella 3 dell’Allegato B) alle regioni e province autonome delle risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, istituito presso il Ministero del Lavoro con complessivi 50 milioni di euro per la realizzazione di progetti formativi rivolti
- a percettori di NASpI o
- a lavoratori in cassa integrazione
per i quali è programmata una riduzione dell’orario superiore al 30% calcolata in un periodo di 12 mesi.