D. Quali sono le conseguenze se un datore di lavoro omette la comunicazione preventiva?
R. Le conseguenze derivanti dall’art. 14 del TULS come modificato dal D.L. 146/2021 sono:
- sanzione di importo da 500 a 2.500 per lavoratore
- computo del lavoratore per cui non è stata fatta la comunicazione nella quota del 10%. dei lavoratori irregolari superata la quale all’impresa si applica il provvedimento della sospensione dell’attività. In pratica il lavoratore in questione viene considerato “in nero”.
D. E’ confermato che l’obbligo di comunicazione preventiva non si applica alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro?
R. In linea generale la risposta è positiva. Bisogna però fare una precisazione: secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, l'ente senza scopo di lucro, pur con natura di associazione, ben può svolgere attività imprenditoriali di tipo commerciale, offrendo beni e servizi sul mercato ed assumendo, al contempo e limitatamente ad essi, la qualità di impresa con la previsione di corrispettivi per le prestazioni rese. In presenza di tali circostanze, potendosi di fatto qualificare tale attività come sostanzialmente imprenditoriale, è possibile assoggettare la medesima associazione alla disciplina dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 con conseguente obbligo, per la parte che qui interessa, di effettuare la CO dei lavoratori autonomi occasionai eventualmente impiegati.
D. La nostra cooperativa ha sedi operative e cantieri in diverse province e anche fuori regione. Abbiamo, in alcuni casi, la necessità di attivare prestazioni di lavoro autonomo occasionale. A quale ispettorato territoriale dobbiamo trasmettere la comunicazione preventiva?
R. Per competenza territoriale, la comunicazione va trasmessa all’Ispettorato nel cui ambito provinciale verrà svolta la prestazione lavorativa. Qualora la prestazione venga svolta in più ambiti provinciali, si ritiene che sia sufficiente trasmettere la comunicazione all’Ispettorato ove la prestazione lavorativa verrà svolta in misura prevalente.
D. Se la prestazione di lavoro occasionale è svolta presso la sede di un nostro cliente, come si deve comportare il lavoratore in caso di verifica ispettiva?
R. Consigliamo di consegnare al lavoratore una copia della CO da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.
D. Abbiamo incaricato una docente di svolgere alcuni incontri di formazione on-line a favore dei clienti della nostra cooperativa. La docente lavora da casa. Quale sede di lavoro va indicata nella comunicazione?
In caso di prestazione a distanza, come ad esempio nel caso di lezioni on line, si può prendere a riferimento la residenza del lavoratore (anche se questo potrebbe collegarsi anche da altri luoghi).