Come detto l’indennità interviene in caso di arresto temporaneo non obbligatorio, a decorrere dall'anno 2021 e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, con un importo giornaliero massimo di 30 euro.
L'indennità spetta se la sospensione è conseguente a:
- provvedimento delle amministrazioni competenti sul territorio (limitazioni all'uscita o entrata in porto per insabbiamento, periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori al verificarsi di determinate condizioni);
- indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca;
- arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie;
- allerte meteomarine.
Per accedere all'indennità è necessario presentare, tramite il sistema telematico "CIGSonline", una singola istanza per ogni unità di pesca entro e non oltre il 15 marzo 2022 completa di tutte le informazioni di cui al comma 2, articolo 4 del decreto 1 del 13 gennaio 2022 .
Il ministero del Lavoro verifica i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione ed, entro il 30 settembre 2022, lo trasmette al ministero della Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il quale provvede a impegnare le risorse necessarie.