Con la Legge n. 234/2021 (art. 1 cc. 28 e ss.), c.d. Finanziaria 2022, pubblicata sulla G.U. 31.12.2021 n. 310 e in vigore dall’1.1.2022, è stata modificata la disciplina del cd. Superbonus, agevolazione che consente la detrazione per il 110% delle spese sostenute (ovvero lo sconto in fattura o la cessione del relativo credito) in relazione a determinate tipologie di interventi realizzati su immobili. La detrazione maggiorata del 110% (ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito) spetta anche alle imprese, ma limitatamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.
Tra le modifiche è stato stabilito che per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dagli IACP (o simili, di cui al comma 9 lett. c), per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, l’agevolazione si applica anche alle spese sostenute dal 1.1.2022 al 30.6.2023; per gli interventi per i quali alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023.
Per le spese sostenute dal 1.7.2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici previsti dall’articolo 119, D.L. n. 34/2020, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, spetta nella nuova misura riconosciuta per gli interventi in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Allo stesso modo, per le spese sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al citato art. 119, la detrazione spetta nella nuova misura riconosciuta in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi già in corso di esecuzione al 1.1.2022:
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
Per gli interventi di cui all’articolo 119, effettuati dai condomini la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nelle seguenti misure:
- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:
da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edifici/condominio;
per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), DPR n. 380/2001.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali previsti dall’articolo 119 (di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater) spetta, in ogni caso, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%.
È stato, inoltre, trasfuso nella legge di bilancio l’articolo 1 del DL n. 157 del 2021 (che viene contestualmente abrogato) il quale aveva previsto relativamente al superbonus che, oltre che nel caso già previsto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve:
- richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. L’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- richiedere l'asseverazione della congruità delle spese per le quali si dovrà fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto del MISE del 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, che saranno stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica.