RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI – AMMORTAMENTO IN 50 ANNI DEI MAGGIORI VALORI FISCALI

RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI – AMMORTAMENTO IN 50 ANNI DEI MAGGIORI VALORI FISCALI

mercoledì 26 gennaio 2022

Per effetto del nuovo art. 110 co. 8-ter del DL 104/2020, inserito dall'art. 1 co. 622 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), i maggiori valori imputati nei bilanci 2020 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, per diciottesimi (marchi e avviamento), sono ammortizzati in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta.

Il nuovo co. 8-quater dell'art. 110 consente, però, che venga mantenuto l'ammortamento per diciottesimi, dietro il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

L'art. 1 co. 624 della L. 234/2021 consente, infine, di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione fiscale, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.