RISPETTO CRITERIO PREVALENZA AGRICOLA

RISPETTO CRITERIO PREVALENZA AGRICOLA

mercoledì 26 gennaio 2022

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché,

in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un pe-riodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli