Il comma 527 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha confermato anche per l’anno 2022 la percentuale di compensazione IVA sulle cessioni degli animali vivi della specie bovina e suina, che pertanto resta fissata al 9,5%.
Come noto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori che adottano il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 ed implica che la quota di versamento dell’IVA relativa alle cessioni di bovini e suini sarà la risultante tra la differenza dell’aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa stabilita per Legge.
Pertanto, essendo l’aliquota IVA ordinaria prevista per le cessioni di tali animali vivi pari al 10% ed essendo la percentuale di compensazione prevista per tutto l’anno 2022 pari al 9,5%, gli agricoltori che adottano il regime speciale saranno tenuti a versare nella liquidazione periodica IVA solo lo 0,5% dell’imponibile riferito alle predette cessioni.
Con il D.M. 19 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 308 del 29 dicembre 2021, sono state confermate le percentuali di compensazione del legname per i produttori agricoli in regime speciale.
La percentuale di compensazione dei prodotti compresi nella tabella A, parte prima è pertanto confermata a 6,4% per:
- prodotti di cui al numero 43) “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura”;
- prodotti di cui al numero 45) “legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale”.