In considerazione della decisione europea sarà possibile applicare anche per il primo semestre 2022 le seguenti misure agevolative:
- esonero contributivo triennale del 100% (max 6.000 euro annui) in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione a tempo indeterminato) di lavoratori under 36 senza precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, commi 10-15, legge 178/2020)
- esonero contributivo del 100% (periodo massimo 18 mesi) in caso di assunzione (o trasformazione a tempo indeterminato) di donne in particolari condizioni di svantaggio (art. 1, commi 16-19, legge 178/2020)
- decontribuzione sud cioè una riduzione pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, (art. 1, comma 161, legge 178/2020)
Per la fruizione concreta degli incentivi i datori di lavoro dovranno in ogni caso attendere una o più circolari dell’Inps con l’indicazione delle modalità operative.
È opportuno ricordare che, per poter avere accesso alle suddette misure, le aziende devono essere in possesso del Durc e che quest’ultimo, dal 1° gennaio 2022, oltre alla regolarità presso Inps, Inail e Casse edili, necessita anche della regolarità in ambito di fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 148/2015, così come stabilito dall'articolo 40-bis dello stesso Dlgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 214, della legge 234/2021.