Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali. Fruizione dell’ultima tranche (Legge di bilancio 2021)

Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali. Fruizione dell’ultima tranche (Legge di bilancio 2021)

Alla luce dell’autorizzazione europea della specifica misura, il messaggio Inps n. 197 del 14-1-2022 consente finalmente di portare a termine l’operazione “esonero alternativo agli ammortizzatori sociali Covid” previsto dai commi 306-308 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020)

giovedì 20 gennaio 2022

Come si ricorderà, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di 12 settimane di  Cassa Integrazione (CIGO, Cassa in deroga, FIS, Cisoa) che poteva essere richiesto, a partire dal 1° gennaio 2021, da tutti i datori di lavoro con causale covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. In base a tale norma la collocazione dei trattamenti era possibile:

  • per la CIGO nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021,
  • per FIS e CIGD nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Sempre nella Legge di Bilancio 2021 era stato riproposto l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli, che non avessero richiesto trattamenti di integrazione salariale Covid appena descritti.

Come per il precedente provvedimento (Dl 104/2020), l’esonero spetta nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è recuperabile esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

 

L’esonero in esame è però condizionato dal fatto di aver fruito, integralmente o parzialmente, dell’esonero alternativo contenuto nel precedente D.L. 137/2020 (Decreto Ristori).

 

Nel caso di fruizione parziale dell’esonero ex Dl 137 la circolare INPS 30/2021 ribadiva, in base al comma 307 della Legge di bilancio 2021, che:

  1. datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Dl 137/2021, devono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui alla stessa Legge 178.

Quindi il “nuovo esonero” può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui al Dl 137 e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.

Nota bene. In questo caso bisognerà prestare attenzione al fatto che i periodi di ammortizzatore sociale previsti dai due provvedimenti si sovrapponevano e che i periodi richiesti relativamente al 137 cadenti dopo il 31-12-2020 erano imputati al periodo previsto dalla Legge di bilancio.

 

Nel caso di fruizione integrale dell’esonero ex Dl 137 il datore di lavoro si sarebbe invece precluso l’accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020. Con il messaggio in esame l’INPS invece chiarisce che

 i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo articolo 1, a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite ai successivi paragrafi 4 e 5.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore (cfr. il messaggio n. 3475/2021).

 

Le istruzioni operative e le modalità di compilazione dell’Uniemens sono contenute nei punti 3, 4 e 5 della circolare. Come per gli altri esoneri i datori di lavoro  dovranno

  • tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”,
  • inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”,
  •  nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19,
  • nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.