In questo articolo riprendendo il contenuto della Nota dell’Spettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 sull’art. 13, D.L. n. 146/2021 (vedasi il n. 02/2022 si questa Newsletter e delle Faq predisposte dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, abbiamo raccolto in forma di quesiti e risposte la possibile soluzione di alcuni casi pratici.
D. La norma si applica anche agli enti e alle associazioni? E alle pubbliche amministrazioni?
R. Tecnicamente non svolgono "attività imprenditoriale" (art. 14 DLgs 81/08). Anche se il D.Lgs 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, la comunicazione preventiva per ii lavoratori inquadrabili all’art. 2222 c.c. è prevista all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 14 del già citato decreto. Di conseguenza l’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare le pubbliche amministrazioni.
D. Le prestazioni di lavoro occasionali Libretto di famiglia e /o PrestO, instaurati ai sensi e nelle forme previste dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, devono sottostare alla nuova disciplina della comunicazione preventiva?
R. No. Per queste particolari tipologie di prestazioni di lavoro occasionali, Libretto di famiglia e /o PrestO, esistono già specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto.
D. Nel caso in cui la prestazione di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente stabilito deve essere effettuata una nuova comunicazione?
R. Sì, laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente stabilito deve essere effettuata una nuova comunicazione.
D. La comunicazione preventiva va effettuata tramite indirizzo di posta elettronica certificata (pec) oppure basta una e-mail ordinaria?
R. In attesa di diverse disposizioni la comunicazione va effettuata attraverso l’invio di una email ordinaria (non posta certificata - pec) agli specifici indirizzi di posta elettronica messi a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale competente in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.
D La comunicazione preventiva deve contenere solo dati del committente e del prestatore? Ci sono dei contenuti minimi da rispettare?
R. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in attesa di nuove disposizioni, con la nota del 11/01/2022 ha stabilito che onde evitare che la comunicazione sia omessa la stessa deve essere inviata tramite e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
D. È possibile annullare e/o sostituire una comunicazione preventiva eventualmente errata?
R. Una comunicazione già trasmessa può essere annullata, o i dati indicati modificati, in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
D. Quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla nuova comunicazione preventiva?
R. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
D. È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione?
R. Taluni esperti ritengono di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.
D. La comunicazione obbligatoria riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi?
R. No, la procedura va effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.).
Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:
- per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
- per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.
D. È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa?
R. Secondo molti autori è possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa. Si tenga presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico.
D. Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento?
R. No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata.