Beni e servizi erogati ai dipendenti (fringe benefit). Ripristinato il limite annuo di 258,23 euro
Dal periodo d’imposta 2022 è ripristinato a 258,23 euro il limite dei beni e servizi erogati ai dipendenti (cd. fringe benefit), previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Il limite era stato innalzato, per gli anni 2020 e 2021, a 516,46 euro.
I fringe benefit sono una vasta gamma di beni e servizi che il datore di lavoro può concedere ai lavoratori in cui rientrano ad esempio card acquisto, buoni benzina, buoni sconto e polizze assicurative e rappresentano uno strumento di welfare aziendale facile da utilizzare. Il fatto che possano essere utilizzati attraverso i voucher (cartacei o digitali) consente a molte imprese – soprattutto le più piccole – di sperimentarli facilmente come formule premiali e di fidelizzazione nei confronti dei dipendenti.
Ricordiamo che l’articolo 51 comma 3 del TUIR prevede che il tetto massimo di esenzione sia pari a 258,23 euro. Tale soglia era stata innalzata a 516,46 euro per il 2020 con il Decreto Legge 104/2020 e per il 2021 con la Legge di Bilancio. Va sempre ricordato che al superamento della soglia l’intero valore dei benefit ricevuti nell’anno concorrerà a formare il reddito.