Protocollo nazionale sul lavoro agile

Protocollo nazionale sul lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali in data 7 dicembre 2021, hanno sottoscritto il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità Agile, quale strumento per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato.

giovedì 20 gennaio 2022

Si tratta di un documento contenente linee guida di indirizzo per la futura contrattazione collettiva di qualsiasi livello - CCNL, aziendale, territoriale - condivise al fine di creare un clima collaborativo per una corretta applicazione dello strumento nei diversi contesti lavorativi.

Resta ferma la validità delle disposizioni contrattuali già definite dalle parti sul tema nonché degli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori. Il Protocollo, quindi, non rappresenta il superamento di testi e accordi contrattuali che siano stati già sottoscritti. Analogamente, non introduce alcuna interpretazione autentica di quanto già pattuito tra le parti.

 

  1. Adesione volontaria

Il lavoro agile, che differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale (ove prevista), è caratterizzato da due principi generali:

  • l’adesione avviene su base volontaria da parte del lavoratore ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale che deve prevedere il diritto di recesso;
  • l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può generare conseguenze disciplinari in capo allo stesso.
  1. Accordo individuale

Nello specifico, l’accordo individuale deve prevedere:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

 

  1. Luogo di lavoro, orario, strumenti di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché compatibile, da un lato, con le necessità lavorative in sé, e, dall’altro, con l’esigenza di sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati e delle informazioni aziendali.

A riguardo, viene demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare luoghi non idonei allo svolgimento della prestazione lavorativa agile, per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

L’attività lavorativa in modalità agile si caratterizza

  • per l’assenza di un preciso orario di lavoro, nonché
  • per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, fermo restando il rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

È consentita l’articolazione della prestazione in fasce orarie, individuando e garantendo tecnicamente, in ogni caso, la cd. “fascia di disconnessione”, cioè quel periodo nel quale il lavoratore non è tenuto ad erogare alcuna prestazione lavorativa.

La disconnessione deve essere garantita anche qualora il lavoratore sia assente per eventi quali malattia, infortuni, permessi retribuiti, ecc. (assenze cd. “legittime”), durante le quali, precisa il Protocollo, “il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa”.

Si evidenzia, altresì, la non configurabilità delle prestazioni di lavoro straordinario durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, fatte salve diverse esplicite previsioni dei contratti collettivi.

Il Protocollo prevede che sia onere del datore di lavoro, di norma e fatti salvi diversi accordi, fornire e manutenere la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, coerentemente alle necessità aziendali e in linea con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore è responsabile per le attrezzature fornite ed è tenuto a rispondere di eventuali danni causati da comportamenti negligenti. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici del lavoratore, sono tenute a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

  1. Diritti dei lavoratori

Ai lavoratori agili si applichino le tutele già previste dalla Legge n. 81/2017 e, più in genere, dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, è previsto il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali: il datore deve garantire la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere.

Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore, nonché su nessuna delle altre condizioni di lavoro normative ed economiche (premi di risultato, opportunità di carriera, iniziative formative, welfare aziendale, ecc.).

Pertanto, viene ribadito il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità tra il lavoratore agile e il lavoratore che svolge la propria attività all’interno dell’azienda.

  1. Protezione dei dati personali, riservatezza, formazione

Nel rispetto delle tutele fornite dallo Statuto dei Lavoratori e della normativa in materia di GDPR, viene chiarito che il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro, nonché a mantenere la riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Dal canto suo, il datore è tenuto ad adottare tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.

La previsione di attività formative specifiche non fa venir meno la partecipazione dei lavoratori agili alle iniziative rivolte alla generalità dei dipendenti, che possono garantire un’adeguata risposta ai loro bisogni formativi in un’ottica di formazione continua.

Si sottolinea, infine, che dalle Parti è auspicata l’introduzione di un incentivo destinato alle aziende che regolamentano il lavoro agile con accordi collettivi di secondo livello stipulati sulla base del Protocollo 7 dicembre 2021, in modo da incentivare ulteriormente l’utilizzo corretto del lavoro agile, nonché la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all’attivazione del lavoro agile, mantenendo l’attuale regime semplificato per l’invio dell’accordo individuale nel sistema delle comunicazioni obbligatorie.