Approfondimento. Modalità di esclusione del socio in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Approfondimento. Modalità di esclusione del socio in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Il Ministero dello Sviluppo Economico - con Nota del 10 gennaio 2020, prot. n. 5457 - ha precisato che i regolamenti delle cooperative non possono prevedere l’automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro salvo che questa non sia avvenuta per gravi colpe del socio.

giovedì 20 gennaio 2022

Nella sua nota il Mise ricorda, in primo luogo, che a norma dell’art. 1 della Legge 142/2001 il rapporto di lavoro è strumentale al vincolo associativo, con la conseguenza che la risoluzione di quest’ultimo per recesso o esclusione comporta anche l’estinzione dei rapporti di lavoro venendo meno il rapporto di collaborazione e fiducia fra le parti.

Il Ministero pone altresì attenzione sulla situazione inversa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto associativo, ben potendo il soggetto partecipare alla vita dell’impresa e alle relative scelte, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.

Pertanto non è legittimo il comportamento dell’organo amministrativo che contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro provveda alla cancellazione del socio dal libro, in assenza di adeguate motivazioni.

Ciò non significa che in caso di reiterata inattività del socio, qualora dipenda da cause oggettive di impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso, non possa legittimamente escludere il socio, ma sarà necessario verificare le motivazioni collegate alla reiterata inattività del socio, al fine di stabilire se l’esclusione possa essere ritenuta legittima o meno.

Conseguentemente la nota ministeriale fornisce le seguenti indicazioni

  1. Nel caso di licenziamento individuale i soci interessati potranno essere legittimamente esclusi non prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio durante il quale sono stati licenziati
  2. Nel caso dei licenziamenti collettivi, qualora ricorrano adeguate motivazioni supportate da riscontro fattuale e documentale, i soci interessati potranno essere considerati legittimamente esclusi anche prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio durante il quale sono stati licenziati ma comunque dopo un periodo di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Rimane salva la legittimità di adottare il provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro. Ciò vale anche in caso di perdita dell’appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso un datore di lavoro diverso oppure in caso di dimissioni del socio.

 

In conclusione, nel dare indicazioni in merito ai propri revisori, il Mise stabilisce che

  • occorre modificare lo statuto e/o i regolamenti della cooperativa qualora contengano la previsione dell’automatica esclusione del socio a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio (es. “il rapporto associativo si estingue con la risoluzione del rapporto di lavoro”);

 

  • qualora lo statuto non contenga una previsione di automatismo assoluto, ma una mera facoltà dell’organo amministrativo di adottare il provvedimento di esclusione, occorre rendere coerenti il regolamento ai criteri enunciati nella Nota in esame.