Rinnovato il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Rinnovato il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca

In data 15 dicembre 2021 tra AGCI - AGRITAL, CONFCOOPERATIVE - FEDAGRIPESCA e LEGACOOP AGROALIMENTARE è stato stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente imbarcato su natanti di cooperative di pesca, scaduto il 31 dicembre 2020.

giovedì 20 gennaio 2022

Il 15 dicembre scorso è stato rinnovato il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca. La firma dell’accordo, che segue di alcuni mesi il rinnovo per il personale cd “non imbarcato” completa il quadro contrattuale del settore.

Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2020, sarà rinnovato con durata quadriennale coprendo così il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2024. Di seguito vengono analizzati i principali  aspetti normativi affrontati nel corso della trattativa.

 

Art. 9 Sicurezza sul lavoro . Nei cedolini paga dovranno essere d’ora in avanti indicati i giorni per i quali il lavoratore avrà prestato la propria attività in orario notturno. Tale specifica servirà per il riconoscimento dell’attività svolta di notte come lavoro usurante ai soli fini previdenziali e assistenziali, senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione retributiva. Per il lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, come previsto all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n° 67/2011, i datori di lavoro dovranno comunicare alla ITL competente tali prestazioni anche, su richiesta, per il personale cessato.

 

Art. 12 bis Congedo matrimoniale. Viene inserito un nuovo articolo che riconosce, a chi contrae matrimonio o unione civile, un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario da usufruirsi entro 30 giorni dalla data della celebrazione.

 

Art. 15 Riposo settimanale. Viene prevista una indennità giornaliera omnicomprensiva di 18 € in favore dei lavoratori operanti su natanti di stazza superiore alle 10 tonnellate o, indipendentemente dalla stazza, per quelli che esercitano strascico e/o volante [art. 5, lett. a)], quando venga concordato a livello territoriale il possibile recupero e una diversa fruizione del riposo settimanale, di norma previsto per il sabato e la domenica, dei giorni di inattività dovuta a cause di forza maggiore.

 

Art. 29 Qualità e quantità dei viveri. Viene inserito l’obbligo di rispettare, nella scelta dei viveri, le particolari prescrizioni medico sanitarie e quelle derivanti da appartenenze etiche o religiose degli equipaggi, laddove presenti.

 

Art. 32 bis. Gestione delle festività Viene inserito un nuovo articolo che prevede che entro il mese di gennaio di ciascun anno venga definito a livello nazionale un calendario opzionale delle deroghe alle festività nazionali in modo da poterlo proporre al competente Ministero. Le giornate festive dovranno essere recuperate entro i 10 giorni antecedenti la festività o, in alternativa e laddove possibile, nei successivi 20 giorni lavorativi. Ai lavoratori che si troveranno a passare in mare il giorno di festa sarà corrisposta una indennità non inferiore a 18€ giornalieri. In caso di festività cadente di sabato o domenica l’indennità non si cumula con quella prevista all’art. 15.

 

Art. 34 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione “alla parte”. Viene inserita la facoltà del lavoratore di richiedere che, alla consegna della busta paga, sia predisposto un prospetto riepilogativo della “parte”.

 

Art. 40 Previdenza complementare Il riferimento nell’articolo è stato adeguato al fondo Previdenza Cooperativa.

 

Art. 41 Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro. Viene portato a 18€, in luogo degli attuali 10€, l’importo dell’indennità giornaliera di malattia/infortunio previsto dal medesimo articolo.

 

Art. 57 Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto . E’ stato esteso l’elenco delle materie di cui si occuperà il tavolo congiunto tra le Parti con l’inserimento di quella relativa all’individuazione di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, da proporre alle Istituzioni competenti.

 

Art. 58 Sostituzioni. Le sostituzioni passano dal limite attuale di 5 giorni al nuovo limite massimo di 10 giorni, salvo nel caso di congedo matrimoniale per il quale potranno arrivare a 15 giorni, equivalenti al congedo previsto al nuovo art. 12 bis.

 

Per quanto attiene infine gli aspetti retributivi, è stato convenuto che l’importo mensile fisso, calcolato sul parametro 100, venga aumentato di € 47,56. Tale aumento sarà riconosciuto in due tranche di 23,78 € ciascuna: la prima a decorrere dal 1° gennaio 2022 e la seconda dal 1° gennaio 2023. Tali importi sono da riparametrare secondo i livelli e le percentuali di part time.

Adeguato anche il valore convenzionale INPS che viene incrementato di 25 €, raggiungendo così il valore di 350 € mensili a partire dal 1°gennaio 2022.

 

E’ stata infine prevista una una-tantum forfettaria omnicomprensiva da corrispondere con la retribuzione di gennaio 2022 del valore di 80 € lordi.