ULTIM’ORA. Scatta da subito l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali agli Ispettorati del Lavoro

ULTIM’ORA. Scatta da subito l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali agli Ispettorati del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota interpretativa, la n. 29 dell’11-1-2022, con cui attiva immediatamente il nuovo obbligo di comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali introdotto dal D.L. 146/2021 e già analizzato nei numeri 30 e 31 di questa Newsletter.

mercoledì 12 gennaio 2022

1. Ambito di applicazione

 

L’Ispettorato ricorda che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. cioè alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Si tratta delle attività soggette al regime fiscale di cui all’art. 67 comma 1 lett. l) del Tuir.

Sono esclusi, invece:

  • le collaborazioni coordinate e continuative (l’avvio viene comunicato con Unilav);
  • i rapporti di lavoro occasionale pagati con voucher (dove ancora ammessi);
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA

 

 

2. Contratti da comunicare e tempistiche

 

Questo è un aspetto da considerare con molta attenzione.

Secondo l’Ispettorato, l’obbligo riguarda:

 

  • i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (cioè il 21 dicembre 2021)
  • i rapporti avviati prima del 21 dicembre 2021 ma ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022
  • i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati

 

Le tempistiche per la comunicazione sono differenziate:

 

  1. La comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
  • Per i rapporti avviati successivamente all’11-1-2022 (data di pubblicazione della nota)

 

Ricordiamo che la comunicazione ha carattere preventivo, quindi potrebbe essere effettuata anche pochi minuti prima dell’inizio della prestazione. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni, è consigliabile effettuarla il giorno precedente.

 

  1. La comunicazione andrà effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi all’emanazione della circolare e cioè entro il 18-1-2022 compreso:
  • Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota (11 gennaio 2022),
  • per i rapporti iniziati a decorrere dal 21-12 e già cessati.

 

 

 

3. Modalità di comunicazione

 

La comunicazione deve essere effettuata all’Itl competente per territorio del luogo dove si svolge la prestazione. La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria non certificata) messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Gli indirizzi sono quindi:

 

 

4. Contenuto della comunicazione

 

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

In caso di prestazione a distanza, come ad esempio nel caso di lezioni on line, si può prendere a riferimento la residenza del lavoratore (anche se questo potrebbe collegarsi anche da altri luoghi).

 

 

 

5. Annullamento della comunicazione

 

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

 

6. Sanzioni

 

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.