Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche dal periodo d’imposta 2022

Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche dal periodo d’imposta 2022

Con la legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021) è stata attuata una profonda revisione della tassazione Irpef.

lunedì 10 gennaio 2022

A partire da 1° gennaio 2022 le aliquote sono ridotte dalle attuali 5 a 4 e sono rimodulati i relativi scaglioni. A questo si aggiunge, una significativa modifica del sistema delle detrazioni per i redditi da lavoro (dipendente, assimilato e autonomo) e da pensione.

Va ricordata anche l’introduzione di una misura temporanea che intende favorire i redditi di lavoro dipendente più bassi sotto forma riduzione del prelievo previdenziale a carico dei lavoratori.

Alla riforma fiscale si unisce, con il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (GU n. 309 del 30-12-2021) che attua della legge delega 1° aprile 2021, n. 46 sull’Assegno unico e universale per ogni figlio a carico (AUUF), la completa riorganizzazione e semplificazione dei trattamenti a favore dei nuclei familiari con figli.

 

Come ricordato la riforma prevede l'introduzione dal 1° gennaio della nuova struttura degli scaglioni e aliquote con la contestuale

  • revisione delle detrazioni per lavoro dipendente/autonomo e pensioni e
  • revisione del cosiddetto “trattamento integrativo”
  • soppressione dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati

La nuova struttura è inserita nei commi 2 e 3 dell’art. 1 della Legge in esame.

 

Come cambiano aliquote e scaglioni l’Irpef

 

La curva delle aliquote si accorcia. Si passerà dall’attuale sistema di tassazione a 5 aliquote e scaglioni ad un sistema a 4 aliquote con scaglioni rivisti. L’intenzione dichiarata del Legislatore è stata quella di comprimere gli scaglioni e ridurre le aliquote degli scaglioni medio-bassi.

 

Scaglioni e aliquote fino al 31-12-2021

 

Scaglioni e aliquote dal 01-01-2022

da 0 a 15.000,00 euro

23%

 

da 0 a 15.000,00 euro

23%

da 15.00,01 a 28.000,00 euro

27%

 

da 15.00,01 a 28.000,00 euro

25%

da 28.000,01 a 55.000,00 euro

38%

 

da 28.000,01 a 50.000,00 euro

35%

da 55.000,01 a 75.000,00 euro

41%

 

 

 

oltre 75.000,00 euro

43%

 

oltre 50.000,00 euro

43%

 

In definitiva, il penultimo scaglione si ferma a 50 mila euro anziché a 55 mila euro, scompare lo scaglione 55 mila – 75 mila euro attualmente tassato al 41% e le due aliquote intermedie del 27% e del 38% si riducono, rispettivamente, al 25% e 35%.

Le nuove aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma di fatto diventeranno operative a partire dalla fine di marzo 2021. Questo per consentire, come previsto da un emendamento del Governo approvato prima di Natale, a Regioni ed Enti locali di adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote ma anche ai lavoratori di presentare la domanda per il nuovo Assegno Unico Universale (AUUF) che sostituisce agli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) e le detrazioni per carichi di famiglia.

Vediamo ora alcune simulazioni che mettono a confronto il vecchio e il nuovo regime di aliquote e scaglioni.

 

Reddito complessivo euro 25.000

Scaglione

Scaglioni /aliquote 2021

Scaglioni /aliquote da 2022

Differenza (b-a)

Reddito

Aliquota

Irpef (a)

Reddito

Aliquota

Irpef (b)

I

15.000

23%

3.450

15.000

23%

3.450

-200

II

10.000

27%

2.700

10.000

25%

2.500

III

-

38%

-

-

35%

-

 

25.000

 

6.150

25.000

 

5.950

 

Reddito complessivo euro 30.000

Scaglione

Scaglioni /aliquote 2021

Scaglioni /aliquote da 2022

Differenza (b-a)

Reddito

Aliquota

Irpef (a)

Reddito

Aliquota

Irpef (b)

I

15.000

23%

3.450

15.000

23%

3.450

-320

II

13.000

27%

3.510

13.000

25%

3.250

III

2.000

38%

760

2.000

35%

700

 

30.000

 

7.720

30.000

 

7.400

 

Reddito complessivo euro 45.000

Scaglione

Scaglioni /aliquote 2021

Scaglioni /aliquote da 2022

Differenza (b-a)

Reddito

Aliquota

Irpef (a)

Reddito

Aliquota

Irpef (b)

I

15.000

23%

3.450

15.000

23%

3.450

-770

II

13.000

27%

3.510

13.000

25%

3.250

III

17.000

38%

6.460

17.000

35%

5.950

 

45.000

 

13.420

45.000

 

12.650

 

Reddito complessivo euro 55.000

Scaglione

Scaglioni /aliquote 2021

Scaglioni /aliquote da 2022

Differenza (b-a)

Reddito

Aliquota

Irpef (a)

Reddito

Aliquota

Irpef (b)

I

15.000

23%

3.450

15.000

23%

3.450

-670

 

II

13.000

27%

3.510

13.000

25%

3.250

III

27.000

38%

10.260

22.000

35%

7.700

IV

     

5.000

43%

2.150

 

55.000

 

17.220

55.000

 

16.550

 

Come cambiano le detrazioni per lavoro

 

Pur con alcune importanti modifiche, è stata mantenuta l’impostazione delle detrazioni per lavoro già conosciuta. Ora però si distingue a seconda del “tipo” di lavoro e, precisamente:

- detrazioni per lavoro dipendente;

- detrazioni per pensione;

- detrazioni per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa, redditi diversi).

 

In questa sede trattiamo solo le detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986) che a partire dal 01.01.2022 saranno così fissate:

 

Scaglione di reddito

Importo della detrazione

Fino a 15mila

1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000 

1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000) 

Oltre 28.000 fino a 50.000

1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)

Oltre 50.000

0

 

Inoltre, con l’inserimento all’art. 13 del Tuir del nuovo comma 1.1 si prevede, per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF, un incremento delle detrazioni pari a 65 euro per i redditi di lavoro dipendente tra 25.000 e 35.000 euro.

 

Proviamo a fare una proiezione confrontando la situazione al 31 dicembre 2021 e quella che si dovrebbe avere dal 1° gennaio 2022, tenendo conto però, che, come si dirà appresso, ci sono anche alcune importanti novità riguardo al trattamento integrativo.

Consideriamo due lavoratori dipendenti: il primo con reddito da lavoro dipendente pari a 25.000 euro, il secondo con un reddito della stessa natura pari a 45.000. In entrambi i casi si assume che

- il reddito complessivo del contribuente è composto solo da quello da lavoro;

- il periodo per il calcolo delle detrazioni è pari a 365 giorni.

 

1° lavoratore. Con il vecchio sistema di tassazione si aveva:

 

Irpef lorda

Detrazioni

Irpef netta

6.150

1113

5.037

 

Con le nuove regole, si avrà:

Irpef lorda

Detrazioni

Irpef netta

5.950

[1.910+1.190*(28.000-25.000)/(28.000-15.000)]+65=2.250 

3.700

Con un risparmio d’imposta di euro 1.336

 

2° lavoratore. Con il vecchio sistema di tassazione si aveva:

 

Irpef lorda

Detrazioni

Irpef netta

13.420

362

13.058

 

Con le nuove regole, si avrà:

Irpef lorda

Detrazioni

Irpef netta

12.650

1.910*[(50.000-45.000)/(50.000-28.000)] = 434

12.216

Con un risparmio d’imposta di euro 842.

 

 

 

Le modifiche al Trattamento Integrativo

 

Risulta fortemente rivisitato anche il cosiddetto Trattamento Integrativo del Reddito (T.I.R), meglio conosciuto come “Bonus Irpef” o “Bonus Renzi”, attualmente spettante, nella misura di 1.200 euro, per i redditi fino a 28.000 euro (art. 1 D.L. n. 3/2020).

Ricordiamo che, al Trattamento Integrativo, fino al 31.12.2021, era affiancata l’ulteriore detrazione, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato in misura decrescente per i redditi compresi tra 28mila euro fino e 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).

Con della Legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 3), sono state introdotte le seguenti novità:

  1. l’importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
  2. il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni
    1. per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n. 917/1986),
    2. lavoro dipendente (art.13, comma 1 D.P.R. n. 917/1986),
    3. per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter D.P.R. n.917/1986),
    4. per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986) e
    5. per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,

sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

Vale la pena evidenziare che solo in sede di dichiarazione dei redditi sarà possibile definire correttamente questo conteggio.

  1. l’ulteriore detrazione (art. 2 D.L. n. 3/2020) viene eliminata.

 

Ricordiamo che l’applicazione del trattamento integrativo è automatica, in quanto non subordinata alla presentazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore. Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

 

La “super busta paga” di marzo

 

Gli effetti della riforma Irpef saranno realmente operativi dal terzo mese del prossimo anno, con la previsione di un conguaglio per recuperare gli effetti della riduzione relativi ai primi due mesi del 2022.

A determinare questo intervallo temporale è stato, in particolare, un intervento con cui il Governo ha introdotto i commi5,6 e 7 in base ai quali Regioni ed Enti Locali devono armonizzare la loro addizionale Irpef e passare al sistema a quattro scaglioni entro il 31 marzo 2022.

A rendere comunque ufficiale il passaggio alla nuova Irpef sarà sicuramente una circolare dell’Agenzia delle Entrate che permetterà ai sostituti d’imposta di coordinare le tre variabili:

  • le nuove aliquote/scaglioni e detrazioni da lavoro
  • l’adeguamento delle addizionali Irpef
  • la rimodulazione delle detrazioni per carichi familiari a fronte dell’avvento dell’assegno unico universale.

Infatti, come vedremo più avanti, proprio a marzo è previsto anche l’arrivo del nuovo assegno unico, che assorbirà gli aiuti alla famiglia e le detrazioni Irpef per i figli a carico attualmente valide. Al contrario dei vecchi anf però, il nuovo trattamento non passerà per la busta paga.

 

Detrazioni figli a carico 2022 e assegno unico universale

 

Alcuni commentatori hanno definito una “staffetta” quella prevista con il passaggio dalle attuali detrazioni fiscali e bonus settoriali al nuovo assegno universale per i figli a carico.

Le detrazioni fiscali per i figli a carico continueranno ad esistere in versione però ristretta, al fine di garantire un sostegno economico ai nuclei familiari che resteranno fuori dalla platea dell’assegno unico.

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (GU n.309 del 30-12-2021) che attua della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, prevede, accanto alla definizione di requisiti e importi dell’assegno unico 2022, anche una riscrittura dell’articolo 12 del TUIR, la norma che disciplina le detrazioni fiscali spettanti per i carichi di famiglia, ossia figli e coniuge e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente.

Vediamo come l’art. 13 co.1 lett. c del Tuir viene riscritta.

A partire dal 1° marzo 2022 spetterà una detrazione annua di “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale”.

“La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo”.

Ricordiamo che, a norma del comma 3 dell’art. 13 Tuir, i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico se possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 4.000 euro. La soglia di reddito per gli altri familiari a carico è invece pari a 2.840,51 euro,

Come vedremo più avanti dal 1° marzo 2022 invece dalla lettera c) del comma 1 scompaiono:

  • La maggiore detrazione (1.220 euro) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
  • La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap (in tal caso è previsto il riconoscimento dell’assegno unico anche sopra i 21 anni)
  • La maggiorazione di 200 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico per ciascun figlio a partire dal primo.

 

Sono state mantenute intatte, sia per valore che per modalità di calcolo, le altre detrazioni per gli altri familiari a carico: coniuge e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile e che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art. 13 Tuir co. 1 lett. d).