L’Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico e Universale

L’assegno unico e universale per i figli (AUUF) è un sussidio per i nuclei famigliari che partirà da marzo 2022 con  l’obiettivo di ridisegnare in un’unica soluzione tutti i bonus e le detrazioni legati al trattamento dei figli a carico.

lunedì 10 gennaio 2022

La sua introduzione è legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 aprile 2021 della legge 1° aprile, n. 46, che contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. La legge delega approvata in Parlamento in vigore dal 21 aprile 2021, definisce i criteri che porteranno all’approvazione dei decreti attuativi sull’assegno unico.

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (GU n.309 del 30-12-2021) disciplina questo beneficio economico mensile ai nuclei familiari legandolo alla condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Dal 1° gennaio 2022 è quindi possibile effettuare la domanda per il riconoscimento dell’assegno unico. L’assegno verrà erogato mensilmente dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico. I pagamenti avverranno mensilmente a partire da aprile 2022.

 

I bonus eliminati 

Gli stanziamenti finanziari necessari per la realizzazione dell'assegno unico universale sono pari a 19 miliardi di euro l'anno. Saranno recuperati da nuove poste in bilancio ma anche risparmi di spesa:

  • 5 miliardi dall'eliminazione degli assegni familiari ANF 
  • 370 milioni dall’eliminazione degli assegni alle famiglie numerose, erogati dai Comuni
  • 400 dal riassorbimento anche del bonus bebé
  • 6 miliardi dal Fondo per la riforma fiscale istituito nella scorsa legge di bilancio
  • 6,3 miliardi dall'eliminazione delle detrazioni IRPEF per i figli a carico
  • 1 miliardo come residuo del Fondo per la famiglia della legge di bilancio 2020.

 

Conseguentemente sono stati eliminati, gli attuali sostegni familiari:

a partire dal 1° gennaio 2022

  • premio nascita 800 euro
  • bonus bebè per i primi 12 mesi di vita
  • fondo sostegno alla natalità

 a partire dal 1° marzo 2022

  • assegni al nucleo familiare
  • assegno temporaneo
  • detrazioni per figli a carico con età inferiore a 21 anni
  • ulteriore detrazione riconosciuta per le famiglie numerose

 

Facciamo qui soltanto alcune annotazioni sulle conseguenze dell’abolizione degli anf.

La prima riguarda la sorte che toccherà alla relativa contribuzione (peraltro ormai azzerata per quasi tutte le cooperative). Al momento attendiamo indicazioni.

La seconda è relativa ai datori di lavoro che pagano direttamente gli anf non versando il relativo contributo. Tra questi ci sono le associazioni sindacali (come Confcooperative) che dovrebbero avere un immediato beneficio.

 

Beneficiari

L'assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli. Potranno quindi beneficiare dell’assegno unico per i figli:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Soggetti fiscalmente incapienti;
  • Pensionati;
  • Figli maggiorenni (a determinate condizioni).

 

La domanda per beneficiare dell’assegno unico per i figli 2022 può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (ad esempio in caso di genitori separati).

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Per quanto riguarda la residenza del minore, per beneficiare dell’assegno unico, occorre che il genitore che presenta la domanda e il figlio siano coabitanti e abbiano dimora abituale nello stesso Comune.

L’assegno unico potrà in ogni caso essere erogato nella misura del 50% per anche all’altro genitore in caso di affido condiviso dei minori.

In caso di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore solo (vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) o affidatario esclusivo del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

 

Requisiti e durata

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’Assegno spetta dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede. Spetta infine per tutta la vita, in caso di figlio disabile.

 

Criteri per la determinazione dell’assegno

L’art. 4 del Decreto Legislativo disciplina le regole per la quantificazione dell’assegno.

 

  • Per ciascun figlio minorenne (comma 1)

L‘importo dell’assegno unico spetta nella misura di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.

 

  • Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni (comma 2)

L’importo dell’assegno unico spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.

Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

 

Questa la tabella di riepilogo:

ISEE (*)

Importo assegno unico

Fino a 15.000 euro

 175 euro (85 euro per i maggiorenni)

Fino a 40.000 euro

 Importo decrescente fino a un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni)

Oltre i 40.000 euro o senza presentare l’Isee

 50 euro (25 euro per i maggiorenni)

 

(*) il décalage è di 50 centesimi ogni 100 euro in più di Isee

 

  • Maggiorazione per nuclei con più di due figli (comma 3)

Per ciascun figlio successivo al secondo spetta una maggiorazione nella misura di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per coloro che sono in possesso di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15 euro.

 

  • Maggiorazione in presenza di figli disabili (commi 4, 5, 6)

Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE:

  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
  • 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media.

 

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo spettante ai figli maggiorenni pari a 50 euro mensili.

Per ogni figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili spettante in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

 

  • Altre maggiorazioni (commi 7, 8, 10)

Sono previste maggiorazioni dell’importo per:

  • madri di età inferiore a 21 anni (co. 7): 20 euro mensili per ciascun figlio
  • famiglie in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro (co. 8): 30 euro per ogni figlio minore. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
  • famiglie particolarmente numerose (co. 10): maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

  • Maggiorazione per i primi tre anni fino al 2025 (art. 5)

In base all’art. 5 del Decreto, ai fini perequativi, per i primi tre anni di applicazione dell’assegno unico, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo. La maggiorazione sarà riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza della contestuale presenza di due condizioni:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Per determinare l’importo di tale maggiorazione è necessario sommare quanto sarebbe teoricamente spettato a titolo di assegno al nucleo familiare (cd. componente familiare) e quanto sarebbe spettato teoricamente a titolo di detrazione per carichi di famiglia (cd. componente fiscale) e sottrarre il valore dell’assegno unico.

 

Modalità di corresponsione e cumulabilità

L’assegno unico per i figli 2022 verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato in fase di domanda. L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN, oppure mediante bonifico domiciliato. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Qualora la domanda venga presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

L’art. 8 del Decreto stabilisce che l'importo dell'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art 8 del TUIR (cd. neutralità fiscale). 

L'assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali ma, ad esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza il calcolo avverrà eliminando la quota RDC oggi collegata al numero di figli.

 

 

Presentazione della domanda

La domanda per l’assegno unico per i figli 2022, in base all’art. 6 del Decreto, potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato.

Con il messaggio n. 4748 del 31-12-2021 l’INPS ha comunicato il rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande in linea sul sito a partire dal 1° gennaio.

L’INPS avrà 20 giorni di tempo da quando avverrà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento per definire tutti i dettagli per l’invio della domanda, su cui vi terremo aggiornati. Il decreto impone già alcuni vincoli che presentiamo di seguito.

Si potrà fare domanda fino a giugno 2022 mantenendo il diritto agli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Da luglio 2022, sarà possibile beneficiare dell’assegno unico soltanto dal mese di presentazione della domanda. A gennaio dell’anno successivo bisognerà richiedere l’aggiornamento dell’ISEE (sui dati 2022) e rinnovare la domanda per l’assegno. Il cui importo verrà per l’appunto aggiornato sulla base dell’Isee così ricalcolato.

Nel caso di modifiche nel nucleo familiare durante la percezione dell’Assegno unico (pensiamo alla nascita di un nuovo figlio) la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura telematica all’INPS o presso patronati entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

 

L’INPS con la notizia pubblicata il 28 dicembre 2021, ha comunicato l’attivazione di un servizio di simulazione dell’importo di assegno unico spettante. Per effettuare il calcolo sarà necessario inserire le seguenti informazioni:

  • composizione del nucleo familiare: vanno specificati il numero di figli, l'età anagrafica e lo stato di disabilità;
  • importo presunto ISEE (meglio se ISEE 2022)
  • reddito complessivo IRPEF di ciascun genitore (comprensivo dell'eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto), desumibile da ISEE (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal modello redditi 2021 (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla CU della medesima annualità 2021 per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di ISEE fino a 25.000 euro (cd. Maggiorazione “transitoria”).