Esoneri contributivi

Esoneri contributivi

La legge di Bilancio 2022 contiene anche interventi agevolativi in materia di contributi. Pur avendo  carattere molto diverso tra loro, si è ritenuto di raggruppare l’analisi del loro contenuto in un unico articolo.

lunedì 10 gennaio 2022

Le norme analizzate riguardano:

  • Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi
  • Esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti
  • Assunzione lavoratori in cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale
  • Apprendistato lavoratori in cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale
  • Sgravio per contratti di apprendistato di 1° livello

 

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi

Il comma 119 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo introdotto (pari al 100% dei contributi previdenziali per 36 mesi a far data dall’assunzione) dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1 c. 10 L. 178/2020) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, cioè 2021-2022,  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

In questo caso specifico, quindi, si cancella il requisito dell’età, ma si introduce quello della provenienza dei lavoratori da imprese “in crisi”, certificata dall’essere oggetto di un confronto presso la struttura definita a livello nazionale.

Il finanziamento dell’esonero è garantito da un finanziamento di 15 milioni nel periodo 2022-2025.

 

Esonero contributivo una tantum a favore dei dipendenti

Si tratta di una norma (comma 121), finalizzata, in via del tutto eccezionale, e ad integrazione di quanto previsto dalla riforma delle aliquote fiscali, a favorire una riduzione della pressione fiscale e contributiva sui redditi più bassi.

Nei periodi di paga dell’anno 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’Ivs a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (34.996 euro annui).

Come di consueto in questi casi, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’aliquota Ivs a carico dei lavoratori è del 9,19% salvo che per le categorie che non versavano il contributo Gescal (portieri e lavoratori del settore agricolo) per le quali è dell’8,84% (5,84% per gli apprendisti).

Il beneficio, che comunque non è influenzato dall’aliquota effettivamente a carico del lavoratore, è al massimo di 280 euro annui.

Saranno da valutare le modalità operative e cioè se la riduzione sarà attribuita valutando la retribuzione di ogni mese o se invece sarà necessario un conguaglio annuale.

 

Assunzione lavoratori in cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale

I commi 243ss istituisce un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono

  • con contratto subordinato a tempo indeterminato
  • i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015 (si tratta dell’istituto dell’accordo di transizione occupazionale introdotto dalla Legge di bilancio al comma 200)

Nei loro confronti è concesso, per ogni mensilità (massimo 12) di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore stesso.

Il beneficio, comunque limitato a uno specifico strumento abbastanza residuale, è però soggetto a vari vincoli.

Il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento del lavoratore assunto con l‘incentivo in esame e il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito.

Si tratta di condizionalità già introdotte per altri benefici come pure la salvaguardia per gli eventuali successivi datori di lavoro che assumono il lavoratore ai sensi della presente norma. In questo caso il nuovo datore di lavoro può utilizzare il periodo residuo.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Di interesse per la promozione cooperativa è il comma 246 in base al quale il beneficio in esame è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del Dl 83/2012.

Il beneficio non è però immediatamente fruibile in quanto è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Apprendistato per lavoratori in cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale

Un ulteriore intervento (comma 248) riguarda l'articolo 47 comma 4 del Dlgs 81/2015 nel quale inserito il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015.

Anche in questo caso occorre rilevare che lo strumento, già in uso per i lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione, non è destinato a tutti i fruitori di cigs, ma soltanto ai destinatari del nuovo accordo di transizione occupazionale.

 

Sgravio per contratti di apprendistato di 1° livello

Il comma 645 prevede

  • per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • stipulati nell'anno 2022,
  • ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti;
  • uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto.

Per gli anni di contratto successivi al 3° è confermata l’aliquota del 10%.

Il beneficio contributivo è vincolato a uno specifico stanziamento. L’Inps monitora la spesa.