Decreto di Capodanno. Dal 10 gennaio 2022 estensione Green pass rafforzato e quarantena precauzionale

Decreto di Capodanno. Dal 10 gennaio 2022 estensione Green pass rafforzato e quarantena precauzionale

È entrato in vigore il 31 dicembre scorso il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 che stabilisce, in particolare, che, dal 10 gennaio 2022, l'accesso a determinati servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

lunedì 10 gennaio 2022

Il Decreto all’art. 1 disciplina l’elenco delle attività per le quali dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 risulta obbligatoria l'esibizione del super green pass da vaccino/guarigione.

Ricordiamo che il 5 dicembre scorso il Governo, a seguito dell’emanazione del D.L. 172/2021 (decreto Super Green Pass), aveva pubblicato un elenco delle attività consentite (vedasi newsletter n. 29/2021). Successivamente con il D.L. 221/2021 è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza e rafforzate le misure anticontagio.

Con il DL 229/2021, nel periodo suindicato in zona bianca, gialla e arancione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass Rafforzato l'accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (con obbligo di indossare mascherina FPP2)
  • trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti (con obbligo di indossare mascherina FPP2)
  • agli impianti di risalita nei comprensori sciistici.
  • consumazione al tavolo, sia all'aperto che al chiuso, nonché consumazione al banco nei locali della ristorazione (bar, ristoranti, etc.).
  • alloggio in hotel e strutture ricettive, nonché fruizione del servizio di ristorazione, sia all'aperto che al chiuso, sia riservato o meno ai soli clienti della struttura ricettiva.
  • attività sportiva o motoria, sia all’aperto che al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori.
  • spogliatoi e docce per l'attività sportiva.
  • sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all'aperto che al chiuso
  • sport di contatto al chiuso
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso (con capienza al 100%). In tutti questi luoghi vige inoltre il divieto di consumazione di cibi e bevande.

  • convegni e congressi, sia all'aperto che al chiuso, .
  • centri benessere sia all'aperto che al chiuso
  • centri termali sia all'aperto che al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche).
  • parchi tematici e di divertimento
  • mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) solo con super green pass.

 

Già a partire dal 31 dicembre 2021

  • è consentito l’accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice solo con super green pass e con tampone negativo (a meno che non si sia  già fatta la terza dose),
  • sono vietati ovunque all'aperto i concerti, le feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti
  • è possibile l’accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti con capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto e solo con super green pass.

 

Si consiglia in ogni caso di consultare la tabella attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato” inserita nel sito del Governo (clicca qui).

 

All’art. 2 il decreto disciplina la misura della quarantena precauzionale disponendo che non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Molto dettagliata nel merito risulta la Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute che distingue le modalità di comportamento in funzione della tipologia di contatto sotto riportate:

 

  • Contatti stretti (ad alto rischio)
  1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  3. Soggetti asintomatici che:
    • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

  1. Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

 

  • Contatti a basso rischio

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.