Decreto Legge n. 1/2022. Obbligo vaccinale per i lavoratori over 50

Decreto Legge n. 1/2022. Obbligo vaccinale per i lavoratori over 50

Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (il primo DL del 2022) contiene un elemento di discontinuità rispetto ai precedenti provvedimenti del Governo. Per la prima volta è imposto l’obbligo vaccinale ad intera fascia della popolazione, quella dei cittadini ultra cinquantenni.

lunedì 10 gennaio 2022

Uno degli interventi più significativi riguarda l’estensione, per la prima volta, ad un’intera fascia della popolazione (quella considerata più a rischio) dell’obbligo vaccinale. Infatti l’art. 1 introduce nel D.L. 44/2021 l’art. 4-quater che prevede la vaccinazione  contro SARS-CoV-2 per i cittadini ultra cinquantenni a partire dalla data di entrata in vigore (8 gennaio) e fino al 15 giugno 2022. E’ precisato che l’obbligo riguarda anche quelli che compiono il cinquantesimo anno  di  età  nel predetto periodo.

Con l’art. 4-quinquies, però, ai lavoratori over 50, si dà tempo fino al 15 febbraio 2022, per l’applicazione dell’obbligo di possesso ed esibizione del relativo Super Green Pass  per l'accesso  ai  luoghi  di lavoro nell'ambito.

Per questi lavoratori, inoltre, restano confermate le regole legate già conosciute:

  • definizione ampia di prestatore di lavoro
  • obbligo di controllo da parte dei datori di lavoro o dei responsabili delle strutture over prestano servizio
  • assenza ingiustificata in caso di mancato possesso del Super Green Pass
  • adibizione ad altre mansioni per i lavoratori esentati
  • sanzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Una novità invece riguarda la possibilità per tutte le imprese, fino al 15 giungo 2022, di assumere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di certificazione rafforzata, un lavoratore in sostituzione per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15.06.2022.

A carico dei soggetti ultracinquantenni è stata introdotta anche un’ulteriore sanzione di 100 euro nel caso in cui alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano dato avvio o concluso il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di richiamo.

L'irrogazione della sanzione è  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il tramite dell'Agenzia  delle entrate (previo invito ad adempiere entro 10 giorni),  che  vi  provvede, sulla  base degli  elenchi dei soggetti inadempienti  all'obbligo vaccinale  periodicamente  predisposti e  trasmessi dal  medesimo Ministero, anche acquisendo  i dati  resi  disponibili  dal  Sistema Tessera Sanitaria.

L’art. 2 del Decreto legge estende inoltre l'obbligo vaccinale, senza limiti di età, al personale universitario che viene così equiparato a quello scolastico.

Con l’art. 3, fino al 31 marzo 2022, è esteso l’obbligo di Green Pass Base

  • a coloro che accedono ai servizi alla persona a partire dal 20 gennaio 2022
  • a coloro che accedono, a partire dal 1° febbraio 2022, a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

Con l’art. 4 il nuovo decreto-legge modifica le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico a seconda del grado di istruzione:

  • Scuola dell’infanzia

le attività saranno sospese per una durata di 10 giorni già in presenza di un solo caso di positività.

 

  • Scuola primaria

Con un solo caso di positività viene attivata la cosiddetta "sorveglianza con testing": l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività: il test verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni.
Se i casi positivi sono invece 2 (o più di 2) la classe in cui si sono verificati attiverà la DAD (didattica a distanza) per la durata di 10 giorni.

 

  • Scuola secondaria di I e II grado

Con un solo caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine di tipo FFP2. Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista:

  • per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo: didattica digitale integrata;
  • per tutti gli altri: prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso di mascherine FFP2 in classe.

Quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 10 giorni.