L’articolo 116 comma 15 della legge 388/2000 ha previsto il pagamento delle sanzioni in misura pari all’interesse legale nei seguenti casi:
- Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (previsione subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti). Questa previsione si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1-1-2022.
- Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo.
- Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali.