In base all'art. 36 del D.Lgs. 81/2015 ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Non è prevista l'indicazione dei nominativi dei lavoratori, che rappresenta quindi un dato da non comunicare, in quanto non influente per permettere al sindacato una sorta di monitoraggio e di verifica del rispetto dei limiti legali e contrattuali del numero massimo di somministrati utilizzati.
Comunicazione
L'invio della comunicazione, in assenza di indicazioni da parte della legge oppure della contrattazione collettiva, può essere effettuato mediante: -consegna a mano con sottoscrizione della ricevuta;-raccomandata con ricevuta di ritorno;-posta elettronica certificata (PEC)
Sanzioni
In caso di mancato o non corretto assolvimento del predetto obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 (ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/2015 che richiama l'art. 36 del decreto stesso).
L'ipotesi del non corretto assolvimento dell'obbligo può essere realizzata o dalla comunicazione ad un organismo sindacale non autorizzato o non rappresentativo, nonché dall'invio oltre la scadenza prevista sia dalla legge oppure dal contratto collettivo.
Occorre considerare inoltre che la violazione potrebbe integrare anche una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, perché contraria ad una regola il cui scopo è permettere all'organizzazione sindacale di monitorare e controllare l'uso corretto delle somministrazioni.