Novità in materia di obbligo vaccinale e di controllo della certificazione verde

Novità in materia di obbligo vaccinale e di controllo della certificazione verde

Con l’emanazione del DPCM 17 dicembre, in attuazione del D.L. n. 172/2021, vengono modificate e integrate le modalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, apportando ulteriori variazioni al precedente DPCM del 17 giugno 2021. L’Inps ha aggiornato la procedura GrennPass 50+.

giovedì 30 dicembre 2021

Analizziamo il DPCM 17 dicembre con riferimento ai soli aspetti che interessano i datori di lavoro.

 

Revoca del Green Pass

È prevista la revoca della certificazione verde per coloro che risultino positivi a un tampone (articolo 8 comma 5). La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata.

In caso di erronea trasmissione di un risultato positivo, le strutture sanitarie afferenti ai servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.

 

Obbligo di verifica anche in caso di consegna del GP al datore di lavoro

All'articolo 13 è stato aggiunto il comma 16. Nel caso in cui il lavoratore consegni al datore di lavoro copia della propria certificazione verde (ipotesi prevista dagli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del Dl 52/2021), il datore di lavoro deve effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione stessa mediante la lettura del codice a barre bidimensionale.

L’adempimento di rende necessario alla luce delle nuove normative relative alla validità della certificazione e alla sua possibile sospensione.

Tutti coloro che sono preposti al controllo delle certificazioni devono essere autorizzati dal titolare del trattamento dei dati personali e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati.

 

La verifica di avvenuta vaccinazione o guarigione

Deve essere effettuata esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti richiedano la cosiddetta certificazione rafforzata (art. 15 comma 10).

L’articolo 17bis codifica la possibilità, peraltro già in corso di utilizzo, di verifica della certificazione rafforzata in tutti i luoghi di lavoro, ad eccezione delle scuole che hanno regole specifiche contenute nell’articolo 17ter.

La verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del Dl n. 44/2021 è effettuata mediante esibizione ai responsabili delle strutture, o loro delegati, la certificazione verde.

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali del titolare di certificazione verde

Viene inoltre precisato che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento dei dati e devono ricevere le necessarie istruzioni, con particolare riferimento all’utilizzo delle modalità di verifica del possesso del c.d. Super Green Pass.

 

La procedura GreenPass50+

Il messaggio Inps n. 4529 del 18-12-2021 contiene le nuove istruzioni operative relative al Servizio verifica rispetto dell’obbligo vaccinale (servizio “Greenpass50+”).

Il servizio era stato reso pubblico coi messaggi nn 3589 del 21-10-2021, 3768 del 3-11-2021 e 3948 del 15-11-2021.

Dal 18-12-2021 il servizio Greenpass50+ può essere utilizzato per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale per il personale che opera presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio assistenziali, per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e degli Istituti penitenziari.

Il servizio offre la possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia:

  • ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green pass;
  • ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.
  • con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass per la restante parte dei propri dipendenti.

 

I datori di lavoro già accreditati per la verifica del possesso del green pass devono accreditarsi di nuovo per la verifica dell’obbligo vaccinale.

 

Faq del Governo e del Ministero della Salute

È sempre consigliabile la consultazione delle FAQ presenti nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano aggiornate anche con le norme sopra analizzate (Decreto Legge 221/2021 e DPCM 17 dicembre 2021). E’ possibile accedere cliccando qui

Informazioni utili sui vaccini e sui viaggi da e per l’estero possono essere consultate sul sito del Ministero della Salute cliccando qui.