Lavoro autonomo occasionale. Obbligo di comunicazione preventiva.
L’articolo 13 del decreto, modificando ulteriormente l’articolo 14 del Dlgs 81/2008, introduce, in caso di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, l’obbligo in capo al committente di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica. Lo scopo dichiarato del legislatore è quello di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Dal punto di vista operativo l’adempimento ha le caratteristiche individuate per l’utilizzo dei lavoratori a chiamata e quindi si tratterà di una comunicazione da inoltrarsi, tramite sms o posta elettronica, prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare.
Attenzione. Trattandosi di un sistema di comunicazione secondo alcuni commentatori è possibile che tale obbligo decorra dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi il 21 dicembre 2021). Bisogna però sottolineare che gli attuali strumenti di comunicazione predisposti sul portale Cliclavoro sono specificamente dedicati al lavoro intermittente.
In caso di violazione di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è realizzata l’omissione o la comunicazione sia stata eseguita in ritardo. Per questa violazione non è possibile avvalersi della procedura di diffida (ex articolo 13, del Dlgs 124/2004).
Sempre in merito al lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione ha apportato un’ulteriore integrazione all’articolo 14 del Dlgs 81/2008. Come già analizzato nella Neswletter n. 27/2021, il Dl 146 ha disposto la sospensione dell’attività aziendale applicabile quando si constatano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ma, soprattutto, quando si riscontra la presenza di lavoratori “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei regolarmente occupati. Con la legge di conversione questa parte della norma è stata ulteriormente integrata prevedendo, tra le cause che determinano la sospensione dell’attività, anche la presenza di autonomi occasionali occupati in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Individuazione della figura del “Preposto”
Viene rafforzata la disciplina relativa al preposto, figura come noto già contemplata dal T.U. n. 81/2008 e a cui si attribuisce un particolare ruolo in termini di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, prevedendo ora:
- l’obbligo per datori di lavoro - richiamati genericamente e indistintamente dal legislatore - e dirigenti di individuare il preposto o i preposti, inclusi i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori che nell’ambito dello svolgimento di attività appunto in regime di appalto o subappalto dovranno indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto (con l’arresto da 2 a 4 mesi o un ammenda da 1.500 a 6.000 € per il datore di lavoro in caso di violazione di tale norma);
- il compito per Il preposto di effettuare l’attività di vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, e l’impossibilità per il preposto di subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività;
- la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire l’emolumento aggiuntivo ad essi spettante per l’attività affidata;
- in caso di rilevazione di comportamenti non conformi in materia di protezione collettiva e individuale, il compito per il preposto di intervenire per modificare tali comportamenti fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e, qualora le disposizioni non venissero attuate dai lavoratori e persista l’inosservanza, di interrompere l’attività del lavoratore informandone i superiori diretti (pena arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 fino a 1.474,21 € previsti per il preposto);
- in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, analogamente il preposto è chiamato a interrompere temporaneamente l’attività segnalando comunque al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (pena anche in questo il suo arresto fino a 2 mesi o l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 491,40 e 1.474,21 €).
Assegno di invalidità e reddito da lavoro
L’articolo 12-ter reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. In particolare, si chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non superi annualmente il limite di reddito previsto per il riconoscimento del medesimo trattamento (4.931,29 euro). In questo modo vengono meno alcuni precedenti indirizzi dell’INPS che recependo alcune sentenze in materia avevano posto come requisito imprescindibile una totale inattività lavorativa.
Casse integrazione covid. Riapertura dei termini di decadenza scaduti
Con l’articolo 11-bis si riaprono i termini di presentazione delle istanze di cassa integrazione. In particolare, la disposizione prevede che i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre le domande già inviate e non accolte possono essere considerate validamente presentate.
Nuove disposizioni sul Fondo Nuove Competenze
In sede di conversione con l’art. 11-ter sono state aggiunte importanti novità relativamente al Fondo Nuovo Competenze, strumento gestito da ANPAL che prevede il riconoscimento di un contributo a beneficio dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di secondo livello con i sindacati, finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro con destinazione di parte del medesimo orario a percorsi formativi, garantendo la copertura del costo del lavoro (contributi previdenziali e assistenziali inclusi) per tali ore di formazione (fino ad ora per un massimo di 250 per ogni lavoratore).
Sottolineando come questa significativa misura in materia di politiche attive incroci, in termini di obiettivi, quanto previsto in materia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel decreto in esame il legislatore è intervenuto:
- per sbloccare ulteriori risorse economiche pari a 500 milioni di euro destinabili al finanziamento di nuovi progetti, visto l’esaurimento della dotazione in precedenza stanziata e l’impossibilità al momento per i datori di lavoro di inoltrare le domande (si prevede a tal fine l’utilizzo di fondi originariamente stanziati dalla legge di bilancio 2021 e non ancora impiegati per il cosiddetto Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL – misura ora entrata a far parte del PNRR e pertanto nell’ambito di quest’ultimo finanziata);
- a rinviare ad un prossimo decreto attuativo la ridefinizione:
- dei limiti di oneri finanziabili, prevedendo comunque la copertura almeno dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- delle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare domanda, avendo particolare attenzione a realtà che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;
- delle caratteristiche dei progetti formativi.