Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41 e UniEmens–CIG. Scadenza 31 dicembre
La circolare, pur richiamando i termini ordinari per la presentazione delle domande, introduce una eccezione.
… considerato che la disciplina di cui al decreto–legge n. 146/2021 riguarda periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l’invio delle istanze riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile a far tempo dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più ampio accesso alle tutele in esame, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Assegno ordinario (ASO) e Cigd per la causale “COVID-19” – datori di lavoro che hanno utilizzato gli ammortizzatori ordinari
Come già anticipato le nuove 13 settimane previste dal Dl 146 possono essere richieste soltanto una volta esaurite le 28 settimane 41/2021. Queste ultime però non coprivano integralmente tutto il periodo di competenza (fino al 31-10-2021) in caso di utilizzo ininterrotto.
Si sono quindi potute verificare situazioni di datori di lavoro che per coprire le settimane, potenzialmente dall’11-10-2021, hanno richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fis dei Fondi di solidarietà con causale diversa da quella “COVID–19”.
In questi casi le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata.
Cassa integrazione in deroga (CIGD) – accordo sindacale
Sul tema delle procedure sindacali per l’accesso alla Cigd (obbligo di accordo per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti), la circolare contiene una significativa novità.
Al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.