La nota contiene una articolata disamina normativa e alcune indicazioni organizzative. Ai nostri fini, ci limitiamo a riprendere alcuni punti di novità e di interesse per le cooperative che
- gestiscono scuole paritarie e oltre attività per le quali scatta l’obbligo vaccinale
- svolgono attività all’interno delle scuole pubbliche o delle altre istituzioni richiamate dal citato art4ter
- Validità delle somministrazioni
Viene precisato quanto si era intuito dalla prima lettura della norma: dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
Ricordiamo qui una regola generale valida in tutti i casi di obbligo vaccinale: il lavoratore è coperto da certificazione rafforzata per 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario. Dopo il 5° mese può essere somministrata la dose di richiamo. Se questo non avviene entro i 9 mesi indicati sopra o non vi sono altre cause ostative, al lavoratore non sarà rilasciata la certificazione verde rafforzata.
- Destinatari dell’obbligo vaccinale
La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di:
- dirigenti scolastici,
- docenti
- personale ATA
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi richiamati dal decreto (servizi educativi per l'infanzia, centri provinciali per l'istruzione degli adulti, sistemi regionali di Iefp, sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore). L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
Come è apparso subito ai commentatori, il passaggio che più lascia perplessi è quello che riguarda il personale esterno alla scuola.
Si cita a titolo di esempio, fra gli altri, il personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.
Ebbene per il Ministero …Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.
Questa interpretazione porta a concludere che
- all’insegnate “interno” sarà richiesta la certificazione verde rafforzata,
- al personale “esterno” (che magari e nella stessa aula come insegnate d’appoggio) la certificazione verde normale. La stessa situazione si potrebbe verificare nella somministrazione del pasto mense dove potrebbe presente personale interno ed esterno.
Nei confronti del personale esterno si applicano, infatti, le norme dal Dl 111/2021 che hanno disciplinato l’accesso alle scuole all’inizio dell’anno scolastico.
La nota precisa che resta fermo l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell’art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”).
Con lo stesso criterio indicato sopra riteniamo che si tratti però del solo personale “interno” e non di quello “esterno”.
- Controlli
In merito ai controlli segnaliamo soltanto il caso del personale che, privo della certificazione, viene invitato nel lasso temporale di 5 giorni a regolarizzare la propria posizione.
Per il Ministero, in via transitoria, detto personale può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Anche il personale non in possesso della certificazione che presenta la richiesta di vaccinazione è mantenuto in servizio alle condizioni indicate sopra.
Il Ministero affronta anche il tema delle nuove assunzioni a tempo determinato di personale in obbligo vaccinale. In questo caso si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.