CONVERSIONE IN LEGGE ED ACCORPAMENTO DEI DECRETI "RISTORI"

CONVERSIONE IN LEGGE ED ACCORPAMENTO DEI DECRETI "RISTORI"

La Legge n. 176/2020 (cd. Decreto "Ristori omnibus"), in vigore dal 25 dicembre 2020, accorpa al proprio interno i Decreti "Ristori bis", "Ristori ter" e "Ristori quater", di cui ne dispone, contestualmente, l'abrogazione.

lunedì 25 gennaio 2021

Nel precisare che sono state confermate tutte le diposizioni per i datori di lavoro/sostituti d'imposta introdotte dai quattro decreti, si evidenziano due novità introdotte in sede di conversione.

 

Proroga agevolazioni per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere 

I commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 12, introdotti in sede di conversione, estendono 

  • alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
  • effettuate dal 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021
  • l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220 della Legge n. 205/2017, a favore delle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere.

Le cooperative sociali, per le assunzioni in parola, hanno diritto all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 350,00 euro mensili, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione. La misura agevolativa è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'INPS, a cui va inviata apposita istanza.

 

Incentivo alternativo agli ammortizzatori sociali 

La conversione in legge del Decreto "Ristori" porta con sé alcune modifiche alla disciplina dell'incentivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 12 del decreto stesso, per quanto sia stato confermato l'impianto previsto dalla norma originaria.

La norma in base alla quale i datori di lavoro privati che hanno richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 104/2020 possono rinunciarvi, limitatamente alla frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale è stata integrata con la precisazione che la facoltà sopra espressa potrà essere esercitata anche solo per una parte dei lavoratori interessati dal beneficio.

Pertanto, qualora l'azienda avesse la necessità di richiedere gli interventi di integrazione salariale solamente per alcuni lavoratori, potrà rinunciare alla quota parte di esonero relativa alle ore di cassa integrazione effettuate dai medesimi lavoratori nei periodi di maggio e giugno 2020, non venendo meno la possibilità di godere dell'incentivo per l'intera quota parte.

Si attende, ora, un intervento dell'INPS al fine di chiarire la corretta interpretazione della norma.