Rinnovato il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Rinnovato il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il 9 dicembre, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31 dicembre 2012.

giovedì 23 dicembre 2021

Decorrenza e durata

Il contratto ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024.

 

Sfera di applicazione

Il Ccnl disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali, gli altri enti, le cooperative, le imprese o gli enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato, in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;- imboschimento e rimboschimento;

- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;

- difesa del suolo;

- valorizzazione ambientale e paesaggistica;

- arboricoltura da legno;

- pratiche selvicolturali;

- filiera bosco-legno-energia, a esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;

- gestione forestale sostenibile e/o attiva;

- programmazione forestale.

 

Contratto a tempo parziale

L'articolo 6 disciplina i rapporti di lavoro a tempo parziale, in particolare stabilisce che i part-time degli operai non possono superare il 15% degli operai a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.

 

Orario

L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori pesanti o nocivi, compete una riduzione di quest’ultimo di 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.

Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.

I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto a un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.

Ai lavoratori a tempo determinato la riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.

 

Previdenza complementare

Le contribuzioni dovute al fondo, da parte del lavoratore aderente e della ditta, sono le seguenti:

- l'1,00% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento; con decorrenza 1° gennaio 2022, la percentuale di contribuzione è incrementata di un ulteriore 0,3 per cento.

- l'1,00% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;

- una quota di Tfr pari al 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;

- il 100% del Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

 

Assistenza complementare integrativa

La contribuzione al Fondo Filcoop è determinata nella misura di 52,00 euro annui, di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. Sono iscritti al Fondo Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di 36,00 euro annui, sudddivisi a metà tra azienda e dipendente.

 

Trattamento economico

L'ipotesi di accordo prevede l'incremento dei minimi contrattuali al II livello pari a 100,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così ripartiti:

- 50,00 euro con decorrenza 1° dicembre 2021;

- 50,00 euro con decorrenza 1° marzo 2023.