Decorrenza e durata
Il contratto ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024.
Sfera di applicazione
Il Ccnl disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali, gli altri enti, le cooperative, le imprese o gli enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato, in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- arboricoltura da legno;
- pratiche selvicolturali;
- filiera bosco-legno-energia, a esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
- gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- programmazione forestale.
Contratto a tempo parziale
L'articolo 6 disciplina i rapporti di lavoro a tempo parziale, in particolare stabilisce che i part-time degli operai non possono superare il 15% degli operai a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
Orario
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori pesanti o nocivi, compete una riduzione di quest’ultimo di 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto a un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
Ai lavoratori a tempo determinato la riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.
Previdenza complementare
Le contribuzioni dovute al fondo, da parte del lavoratore aderente e della ditta, sono le seguenti:
- l'1,00% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento; con decorrenza 1° gennaio 2022, la percentuale di contribuzione è incrementata di un ulteriore 0,3 per cento.
- l'1,00% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
- una quota di Tfr pari al 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
- il 100% del Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Assistenza complementare integrativa
La contribuzione al Fondo Filcoop è determinata nella misura di 52,00 euro annui, di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. Sono iscritti al Fondo Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di 36,00 euro annui, sudddivisi a metà tra azienda e dipendente.
Trattamento economico
L'ipotesi di accordo prevede l'incremento dei minimi contrattuali al II livello pari a 100,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così ripartiti:
- 50,00 euro con decorrenza 1° dicembre 2021;
- 50,00 euro con decorrenza 1° marzo 2023.