LEGGE DI BILANCIO 2021. NORME PER DATORI DI LAVORO E PROFESSIONISTI.

LEGGE DI BILANCIO 2021. NORME PER DATORI DI LAVORO E PROFESSIONISTI.

Nella Gazzetta ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

lunedì 25 gennaio 2021

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi.

Oltre alle numerose novità in materia fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese, sono stati introdotti alcuni significativi interventi in materia di sostegno all’occupazione. Si presenta in questa sede una prima analisi delle norme, rinviando alle successive edizioni di questo notiziario per gli approfondimenti che verranno forniti progressivamente dai Ministeri e dagli Enti competenti.

 

 

Incentivo all’occupazione giovanile (commi 10-15)

 

Il comma 10 modifica prevede l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017.

 

Quindi per i datori di lavoro che effettuano:

 

  • negli anni 2021 e 2022
  • assunzioni a tempo indeterminato, nonché 
  • trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, 
  • con lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, e
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro

 

è previsto uno sgravio contributivo

  • nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite massimo di 6.000 euro annui.

 

La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo sia fruibile, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dai datori di lavoro che

  • non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero 
  • a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

Nota bene.

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratrici donne (commi 16 a 19) 

 

La Legge di Bilancio estende alle assunzioni di lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare, 

  • in relazione alle assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022),
  • dell’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della Legge n. 92/2012 (cd. Legge “Fornero”), nella misura del 100% (anzichè 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

 

Casistiche e durata dell’incentivo

L’agevolazione si applica nei seguenti casi e con specifiche durate: 

  • per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, esonero contributivo per un periodo massimo di 12 mesi
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo di esonero è prolungato di ulteriori 6 mesi
  • per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, esonero contributivo per un periodo di 18 mesi.

 

Condizioni soggettive

L’agevolazione spetta per 

  • le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del regolamento (CE) n. 800/2008
  • le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

 

Incremento occupazionale

Nota Bene. Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

  • il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese
  • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Tale incremento deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate/collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Nota bene

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

Tassazione dei ristorni (comma 42)

 

Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

 

Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese (comma 270)

 

Viene modificato l’articolo 23 del DL n. 83/2012, aggiungendo tra le finalità del Fondo crescita sostenibile gli “interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”. 

Ai sensi del nuovo comma 3-quater dell’articolo 23, introdotto proprio dal comma 270, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. 

Gli importi del TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle predette cooperative non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

 

Contratti a termine: proroga o rinnovo acausali (comma 279)

 

È stata prolungata al 31 marzo 2021 (finora il 31 dicembre 2020) la norma transitoria che consente ai datori di lavoro di prorogare /rinnovare i contratti a tempo determinato 

  • senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
  • per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell’anno 2020 e oltre il 31 marzo 2021) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo), tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 marzo 2021.

 

In merito a questa norma transitoria, si ricorda che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 713/2020 ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina 

  • sul numero massimo di proroghe e
  • sul rispetto dei “periodi cuscinetto” (c.d. “stop and go” di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

 

 

Divieto di licenziamento (commi da 309 a 311)

 

 

La Legge di Bilancio dispone che fino al 31 marzo 2021 sono bloccate:

  • tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli nn. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse,
  • le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;

 

Sono escluse dal divieto le seguenti fattispecie:

  • i recessi in caso di cambio d’appalto qualora il personale sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
  • i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile,
  • l’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. 

 

Ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale covid-19 (commi 299-303, 305-308 e 312-314)

 

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, FIS-assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 12 settimane.

 

Modalità di fruizione

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
  • tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di FIS assegno ordinario e di CIGD.

 

La Legge prevede che:

  • I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
  • i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021).
  • i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei Modd. SR41 rimangono confermati

 

Va evidenziato che non è prevista l’applicazione del contributo addizionale per le 12 settimane messe a disposizione. Tale contributo era stato previsto, invece, per il secondo blocco di 9 settimane introdotto dal Decreto Agosto (DL n. 104/2020) e per le ulteriori 6 settimane concesse dal Decreto Ristori (DL n. 137/2020).

 

Esonero contributivo alternativo

È riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale. I suddetti datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Contemporaneamente è previsto che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 14 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale concessi dalla Legge di Bilancio 2021.

 

Cisoa 

Il comma 304 prevede la concessione dei trattamenti di Cisoa per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del DL n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dalla Legge di Bilancio 2021.

 

 

Indennità straordinaria per i soggetti iscritti alla gestione separata (commi 386 a 401)

 

Viene introdotta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

 

Lavoratori fragili (commi da 481 a 484)

 

Viene estesa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti (commi da 20 a 22)

 

È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.