RITENUTA SU CONTRIBUTI NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE

RITENUTA SU CONTRIBUTI NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE

giovedì 9 dicembre 2021

In risposta ad una istanza di interpello presentata da una cooperativa sociale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in ordine all’applicazione della ritenuta d’acconto sui contributi corrisposti da enti pubblici e privati, di cui all’art. 28, c. 2, del D.P.R. 600/1973.

Ai sensi della disposizione citata, è prevista l’applicazione della ritenuta nella misura del 4% dell’ammontare del contributo spettante, con esclusione dei benefici connessi all’acquisto di beni strumentali.

La questione sottoposta dalla cooperativa istante riguarda, in buona sostanza, il regime da applicare nella fase di ripartizione del contributo dalla stessa ottenuto, a seguito dell’aggiudicazione di un bando che prevede l’intervento, a valle, di altri partner.

Chiede la cooperativa, in particolare, se essa debba a sua volta procedere all’applicazione della ritenuta, nella fase di attribuzione pro-quota, a vantaggio dei partner del progetto, del contributo ottenuto. Considerando che la cooperativa istante, nell’ambito del progetto finanziato, opera come mandatario in nome proprio e per conto anche di altri partner, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, e che il contributo in questione può definirsi “in conto esercizio”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che anche all’atto dell’erogazione del contributo, da parte della cooperativa a favore dei partner, debba essere operata la ritenuta prevista dal citato art. 28, c. 2, del D.P.R. 600/1973.

In ordine all’argomento in esame, non va infine dimenticata la disposizione prevista dall’art. 16 del D. Lgs. 460/1997, che prevede la non applicazione di detta ritenuta, relativamente ai contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici. Per quanto previsto dall’art. 102, c. 2, del D. Lgs. 117/2017, tale disposizione sarà oggetto di abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

 

In sintesi, quindi, gli enti pubblici e privati sono chiamati ad operare una ritenuta d’acconto del 4% sui contributi corrisposti ad imprese. Ad eccezione dei contributi destinati all’acquisto di beni strumentali.

In relazione all’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto nel momento successivo in cui, quale soggetto promotore e responsabile, la cooperativa ripartisce tra i partner, in base a quanto spettante, il contributo incassato, l’Agenzia ritiene che, nella fattispecie rappresentata, la cooperativa istante operi come mandatario in nome proprio e per conto anche degli altri partner, ovvero in forza di un mandato senza rappresentanza. Mantenendosi la natura di contributo anche in capo a detti partner, all’atto dell’erogazione del contributo in loro favore occorrerà ulteriormente operare la ritenuta del 4%, prevista dal citato art. 28, c. 2, del D.P.R. 600/1973.