Nell’ambito del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha esteso il riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” e dall’art. 1, commi da 5 a 13, DL n. 73/2021 ai soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA) con ricavi / compensi 2019 superiori a € 10 milioni fino a € 15 milioni.
In particolare ai predetti soggetti spetta:
- il contributo di cui all’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, nella misura pari al 20% della differenza del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 e quello del 2019, nonché il contributo “automatico” di cui al c.d. “Decreto Sostegni-bis”;
- il contributo “alternativo” di cui al citato c.d. “Decreto Sostegni-bis” pari al 20% (30% se il soggetto non può beneficiare del predetto contributo previsto dal “Decreto Sostegni”) della differenza del fatturato / corrispettivi medio mensile del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello del periodo 1.4.2019- 31.3.2020.
La fruizione dei contributi in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda entro il 13.12.2021.
L’importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può superare € 150.000.
I suddetti soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere:
- il solo contributo di cui all’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”. In tal caso va compilata la prima Sezione della domanda.
Per usufruire di tale beneficio è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019. Il contributo spettante è pari al 20% della predetta differenza, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore (€ 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). In tal caso sarà erogato anche il contributo “automatico” di cui al c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall’1.1.2019 nel caso in cui la predetta differenza:
- risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (€ 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- risulti negativa (cioè l’ammontare del 2020 è inferiore a quello del 2019), il contributo è pari al 20% della differenza (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore).
In caso di attivazione della partita IVA nel corso del 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato / corrispettivi del 2019 e del 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
- il contributo “alternativo” di cui al citato c.d. “Decreto Sostegni-bis” nonché il contributo di cui al “Decreto Sostegni”.
In tal caso vanno compilate entrambe le Sezioni dei requisiti contenuti nella domanda. Non sarà riconosciuto il contributo “automatico” di cui al c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Tale contributo spetta ai titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.
Il contributo spettante è pari al 20% della predetta differenza.
In caso di attivazione della partita IVA tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 ai fini del calcolo della media mensile del fatturato / corrispettivi, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
- il solo contributo “alternativo” di cui al citato “Decreto Sostegni-bis”.
In tal caso, va compilata la seconda Sezione dei requisiti contenuta nella domanda.
Il contributo spettante è pari al 30% della predetta differenza.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che:
O l’importo dei contributi è determinato in base ai valori indicati nella domanda o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto”, da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato;
O l’erogazione dei contributi è effettuata tramite specifici accrediti (per ogni singolo contributo) sul c/c identificato dall’IBAN indicato nella domanda, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica / persona diversa dalla persona fisica richiedente i contributi.
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare i bonifici (identificato dall’IBAN), sia intestato / cointestato al codice fiscale del richiedente;
O i contributi, a seguito della scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti nella forma di crediti d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24. L’utilizzo dei crediti è ammesso solo a seguito dei controlli degli esiti della domanda e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
O è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione delle Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in esame va presentata entro il 13.12.2021:
O utilizzando l’apposito modello denominato “Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto - Decreto Sostegni e Sostegni-bis”;
O esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline):
– direttamente dal contribuente;
– tramite un intermediario abilitato.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico / scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nella domanda e, in caso di esito positivo, comunica:
O l’avvenuto mandato di pagamento dei contributi;
O il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come crediti d’imposta;
nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
In caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia comunica lo scarto della domanda, nella medesima area riservata, indicandone i motivi.
In caso di accoglimento dell’Istanza ai fini del pagamento / riconoscimento del credito d’imposta:
O non è possibile trasmettere ulteriori istanze;
O è consentita la presentazione della rinuncia.
Successivamente alla comunicazione, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dell’avvenuto mandato di pagamento / riconoscimento dei contributi (nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha inviato la domanda nella Sezione dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Nel caso in cui la domanda sia inviata da un intermediario, l’Agenzia trasmette anche al richiedente che lo ha delegato (tramite PEC) una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa la domanda o la rinuncia ad una domanda precedentemente presentata.
Successivamente all’accoglimento della domanda, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che prima di erogare i contributi effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza / coerenza dei dati inseriti nella domanda con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (tali controlli possono comportare lo scarto della domanda).
A seguito dell’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati delle:
O fatture elettroniche / corrispettivi telematici;
O comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe);
O dichiarazioni IVA / REDDITI.
In presenza di contributi non spettanti:
O l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
– della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
– degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
O è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Il soggetto che ha percepito i contributi in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito di rinuncia, può restituire i contributi con i relativi interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.