LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI SCAMBI CON SAN MARINO

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI SCAMBI CON SAN MARINO

giovedì 9 dicembre 2021

Di recente sono state definite le regole per l’emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio negli scambi con operatori economici della Repubblica di San Marino (RSM).

L’emissione della fattura elettronica è facoltativa nel periodo dal 01.10.2021 al 30.06.2022, mentre sarà obbligatoria dal 01.07.2022. A partire dal 01.10.2021 si applicano le regole dettate dal D.M. 21.06.2021 e cessano di avere efficacia le precedenti regole del D.M. 24.12.1993.

Le fatture emesse in formato elettronico relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella RSM, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano tale numero e sono trasmesse dal SDI all’ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario).

Verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, l’Ufficio tributario di San Marino convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso il canale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate.

Se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 D.p.r. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della RSM, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.p.r. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 D.p.r. 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni:

  • in caso di fattura elettronica, l’ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento;
  • in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino - Uff. tributario”.

Se non ricorrono le condizioni indicate, il cedente regolarizza la fattura e dovrà applicare l’IVA.