Riapertura dei termini per le domande di Casse Covid-19 in ritardo

Riapertura dei termini per le domande di Casse Covid-19 in ritardo

È stato approvato l’emendamento al DL n. 146/2021 (c.d. Decreto fiscale) che consente di presentare le istanze di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 già scadute al 30 settembre scorso, entro il 31 dicembre 2021.

martedì 7 dicembre 2021

In fase di conversione del DL 146/2021 (vedasi nostra Newsletter n. 23/2021 per l’analisi) è stato approvato un emendamento che introduce l’articolo 11-bis del Dl 146/2021 con due importanti facilitazioni in ambito di cassa integrazione covid. Per l’operatività di tale previsione sarà comunque necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In primo luogo, i datori di lavoro che non hanno trasmesso all’Inps i dati utili

  • con i modelli  Sr41 (in caso di pagamento diretto)
  • con i flussi Uniemens (in caso di conguaglio)

delle Casse covid con scadenza tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, possono usufruire della riapertura dei termini al 31 dicembre 2021.

Inoltre saranno considerate valide le domande di Cassa integrazione tardivamente trasmesse entro il 20 dicembre 2021, cioè la data di conversione in legge del decreto 146/2021 (fisco-lavoro), che scade.

Da fonti INPS si apprende che la procedura dell’istituto non disporrà blocchi alla presentazione delle domande che, sebbene tardive, saranno ritenute valide. Inoltre l’INPS sta valutando se dovrà essere necessario presentare di nuovo quelle già rigettate nei mesi e nelle settimane passate in quanto tardive oppure riaprire le pratiche.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene invece opportuno presentare nuovamente quelle rifiutate per altri motivi: in tal modo si dovrebbe riuscire a sanare errori precedenti.