Il D.L. 73/2021 ha previsto il rafforzamento dell’ACE per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti solari), definendo il coefficiente da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio pari al 15%.
Inoltre, in alternativa all’ordinaria modalità di fruizione dell’agevolazione sotto forma di deduzione
dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa la possibilità di utilizzare la
stessa quale credito d’imposta, in compensazione nel modello F24, oppure cedendolo a terzi soggetti.
In sostanza, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale del rendimento nozionale ai fini Ace è pari al 15%. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Resta fermo che, con riferimento all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3% (l’aliquota dell’1,3% è quindi calcolata sull’eccedenza della variazione in aumento del capitale 2020-2021 e sulle variazioni in aumento del capitale 2010-2020).
Incremento patrimoniale
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta.
Credito d’imposta
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote Irpef e Ires in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.
Il credito d’imposta:
• non è produttivo di interessi;
• può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso;
• in alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, c. 5 Tuir. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate la quale, con provvedimento 17.09.2021, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
• dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro;
• dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero;
• dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea che destina, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Questa modalità di utilizzo dell’agevolazione appare particolarmente significativa per il mondo cooperativo, tenuto conto che spesso le cooperative godono di regimi tributari particolarmente favorevoli che non consentirebbero di usufruire pienamente di una rilevante variazione in diminuzione del reddito imponibile.
Si pensi, ad esempio, alle cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci che, anche in forza dell’esenzione di cui all’art. 10 del D.P.R. 601/1973, assoggettano ad imposizione unicamente il 23% dell’utile di bilancio che, oltretutto, risulta spesso di entità particolarmente modesta in quanto è residuale rispetto alla remunerazione dei conferimenti. Mediante l’attribuzione di un credito d’imposta, tali soggetti possono immediatamente monetizzare un beneficio fiscale che altrimenti risulterebbe di incerta fruizione.