Obbligo vaccinale
È ora definito dall’articolo 3-ter del Dl 44/2021 (introdotto dal Dl 172/2021) e comprende
- il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose oppure dose unica) e,
- a far data dal 15 dicembre 2021, la successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Personale sanitario e operatori di interesse sanitario
In base all’art. 4 del D.L. 44 modificato dal D.L. 172, dal 27 novembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale (comprensivo di terza dose, a partire dal 15 dicembre 2021) è rivolto a:
- esercenti le professioni sanitarie
- operatori di interesse sanitario.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Quindi opera a prescindere dal luogo di lavoro.
L’obbligo non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute. In questo caso il lavoratore è mantenuto in servizio anche in mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione.
Le vaccinazioni dovranno essere somministrate in base alle prescrizioni che saranno emanate entro il 15-12-2021 da Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome.
Per gli esercenti le professioni sanitarie, la verifica dell’avvenuta vaccinazione spetta agli ordini professionali che provvedono immediatamente.
Se la verifica è negativa, l’ordine invita il professionista a inviare la documentazione comprovante
- l’effettuazione della vaccinazione
- l’omissione
- il differimento della stessa (in caso di grave pericolo)
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro al massimo 20 giorni dall’invito
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Se decorso il termine di 5 giorni senza aver adempiuto, il professionista è sospeso immediatamente senza retribuzione (e senza possibilità di essere adibito ad altre mansioni).
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale e al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15-12-2021.
Per l’iscrizione agli ordini, d’ora in poi sarà necessario aver adempiuto all’obbligo vaccinale.
Con le stesse modalità, la verifica dell’obbligo vaccinale, per gli operatori di interesse sanitario, verrà effettuata, dai datori di lavoro e/o dai responsabili delle strutture in cui prestano servizio.
Il datore di lavoro deve verificare l'ottemperanza alla sospensione disposta dall’Ordine. In caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6 (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro).
Lavoratori impiegati in strutture residenziali, semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
Per questi lavoratori l’obbligo, previsto dall’articolo 4bis del Dl 44/2021, è in vigore dal 10-10-2021 e, con il DL 172 è stata tolta la scadenza del 31-12-2021.
La norma è rivolta a tutti gli operatori e a tutti coloro che accedono per motivi di lavoro a: strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Una importante novità riguarda la verifica dell’obbligo vaccinale in questo ambiti. Con le modifiche al D.L. 44 apportate dal Decreto Super Green Pass la verifica
- è affidata al datore di lavoro (art. 4-ter co 1 del D.L. 44) e
- deve essere svolta “immediatamente” anche con gli strumenti previsti dal Dpcm 17-6-2021, modificato dal Dpcm 12-10-2021(art. 4-ter co 3 del D.L. 44).
Ricordiamo che questi sono i provvedimenti che hanno introdotto l’app, VerificaC19, e le piattaforme digitali (operanti in interazione con la piattaforma nazionale-DGC) che consentono il controllo della validità del Green Pass.
Tuttavia, finché non saranno modificate, queste modalità non consentono di distinguere tra vaccinazione, guarigione e effettuazione di un tempone entro 72 ore.
È evidente che, fino a quando tali strumenti di verifica non saranno perfezionali, per il datore di lavoro o il responsabile della struttura sarà necessario chiedere direttamente il certificato vaccinale o la certificazione verde “estesa” per controllare il dato.
In caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6 (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro).
Confidiamo che l’aver indicato soggetti, modalità di controllo e sanzioni, con un rimando diverso dall’art. 4, chiarisca definitivamente l’inapplicabilità della procedura utilizzata in aprile 2021. Un chiarimento definitivo in tal senso sarebbe auspicabile da parte del Governo.
Estensione dell’obbligo vaccinale al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delle strutture di cui all’articolo 8-ter del Dlgs 502/1992
In base al nuovo art. 4-ter del DL 44/2021, dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale (comprensivo della dose di richiamo) è esteso a:
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- al personale che svolge la propria attività, a qualsiasi titolo, (ma “ad esclusione dei contratti esterni”) nelle seguenti strutture:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
- studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Nota bene. Purtroppo il Decreto non specifica se l’obbligo vaccinale sia esteso anche agli operatori che prestano all’interno delle scuole servizi di assistenza all’autonomia, dopo scuola, laboratori didattici ecc. È auspicabile che intervenga il Ministero della Salute con qualche Faq.
Il controllo è demandato ai dirigenti delle strutture indicate ed è effettuato con le modalità previste dal Dpcm 17-6-2021, modificato dal Dpcm 12-10-2021. Quindi per i datori di lavoro ci si trova nella stessa fattispecie dei controlli effettuati su operatori di interesse sanitario, addetti alle strutture sanitarie e socio sanitarie, lavoratori della scuola.
Se la verifica dà esito negativo, il datore di lavoro invita il lavoratore a inviare la documentazione comprovante
- l’effettuazione della vaccinazione
- l’omissione
- il differimento della stessa (in caso di grave pericolo)
- la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro al massimo entro 20 giorni dall’invito) (la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale deve essere presentata entro 3 giorni)
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Una volta decorso il termine di 5 giorni senza aver adempiuto, il lavoratore è sospeso immediatamente senza retribuzione.
Non è chiaro se i lavoratori di questi settori, non ancora vaccinati, possano essere ritenuti adempienti qualora abbiano ricevuto la prima dose oppure il ciclo primario o, addirittura, anche la cosiddetta dose booster.
Contenuti e validità della certificazione verde
L’articolo 9 del Dl 52/2021 viene modificato sostanzialmente in due punti.
La validità del Green Pass rilasciato a seguito di completamento del ciclo primario ha validità di 9 mesi (prima era 12 mesi). Analoga durata (9 mesi) è prevista dopo l’effettuazione della dose di richiamo. In pratica, chi ha già ricevuto la seconda dose vedrà accorciarsi la durata del green pass di tre mesi, mentre chi avrà o ha avuto la dose booster vedrà prolungata di altri 9 mesi la durata del certificato.
Relativamente alla vaccinazione ora il Green Pass certificherà distintamente la conclusione del ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose di richiamo.
Continuano a essere certificate anche:
- l’avvenuta guarigione da COVID-19;
- l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.
È portata 9 mesi la validità della certificazione anche per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo.
Estensione dell’impiego del Green Pass
Con l’articolo 4 il Decreto prevede che, dal 27 novembre, l’obbligo di Green Pass sia esteso a ulteriori settori quali:
- alberghi;
- spogliatoi per l’attività sportiva;
- servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
- servizi di trasporto pubblico locale.
Super Green Pass o Green Pass rafforzato
In base all’art. 6 del DL 172 a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il “Super Green Pass” o “Green Pass rafforzato” che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività nei seguenti ambiti:
- spettacoli
- spettatori di eventi sportivi
- ristorazione al chiuso
- feste e discoteche
- cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona gialla o arancione, le restrizioni e le limitazioni a tali attività non scattano, ma a queste possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca.
A partire dal 6 dicembre quindi i non vaccinati potranno solo recarsi a lavoro e utilizzare i mezzi di trasporto, previo rilascio di certificazione verde a seguito di tampone con esito negativo.
Controlli
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Certificazione di esenzione vaccinale. Validità spostata al 31.12.2021
Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 53922 del 25 novembre 2021, che ha prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.
Rimane confermato che non è necessario farsi rilasciare nuovamente delle certificazioni dato che la validità di quelle già emesse è differita a fine anno 2021.