Il messaggio in esame oltre ad illustrare gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di trattamenti emergenziali pur rinviando alla pubblicazione di una circolare con i dettagli delle innovazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comunica che è in linea il servizio per la trasmissione delle domande.
Trattamenti di Assegno ordinario (FIS) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”
Il decreto-legge n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di FIS-Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che vi ricorrono.
Ad esclusione del settore tessile, non sono stati invece previsti ulteriori interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria a favore delle aziende del comparto industriale (comprese le cooperative di trasformazione agroalimentare) per le quali le ultime dotazioni si erano fermate al 30 giugno 2021.
Condizioni di accesso alle misure (fruizione del pregresso e divieto di licenziamento)
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del decreto, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (“decreto Sostegni”). Quindi, dove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Come si vede non si tratta della norma “mannaia” che ci ha accompagnato per buona parte del 2020, ma di un sistema che consente ai datori di lavoro interessati di coprire l’intero periodo dall’1-4-2021 al 31-12-2021. Ricordiamo infatti che le 28 settimane previste dal D.L. 41 coprivano ininterrottamente il periodo fino al 10.10.2021.
Come per i precedenti decreti legge contenenti dotazioni di ammortizzatori covid, anche in questo caso ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD)
Ø l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (legge n. 23 luglio 1991, n. 223) e restano – altresì – sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Ø la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo e sono sospese le procedure di licenziamento in corso con il cosiddetto “rito Fornero”.
Restano salve le particolari situazioni previste dal D.L. 41 /2021 (articolo 8, comma 11) cioè:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo
– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
Lavoratori beneficiari
I trattamenti di FIS e CIGD trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
Mantengono il requisito anche i lavoratori che dopo tale data sono stati coinvolti in trasferimenti di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. o di assunzioni a seguito di cambio di appalto.
Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro come individuati al precedente paragrafo n. 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione si conferma la disciplina a regime, in base al quale le domande devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Analogamente per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Cassa integrazione salariale (CIGO) COVID-19 in favore delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle
L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), connessi all’emergenza COVID-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.