La Camera ha definitivamente approvato nella giornata del 17 novembre 2021, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Evidenziamo di seguito le modifiche di maggiore rilievo al decreto legge per quanto riguarda i datori di lavoro privati.
Messa a disposizione volontaria di copia della certificazione verde
In base al comma 5 “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
È questa sicuramente la norma più innovativa e con evidenti effetti pratici per i datori di lavoro. Secondo i promotori dell’emendamento approvato, l’ipotesi rientra in quelle, già codificate in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari.
Per contro la modifica in esame è stata oggetto, durante i lavori parlamentari, dei rilievi critici da parte del Garante della Privacy con la segnalazione dell’11 novembre 2021. Secondo il Garante:
- la raccolta una tantum dei Green Pass da parte dei datori di lavoro renderebbe il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato, perché non pienamente funzionale rispetto alle finalità perseguite. Questo è quanto prevede il Regolamento (UE) 2021/953 che vieta la conservazione di dati sanitari per scopi diversi da quelli medici;
- la possibilità di raccogliere preventivamente i Green Pass, in luogo della verifica della validità volta per volta all’ingresso nei luoghi di lavoro, mette a rischio la riservatezza dei dipendenti anche in maniera “indiretta”. Dalla data di scadenza della certificazione verde, infatti, il datore di lavoro può facilmente desumere se il dipendente si sia sottoposto a tampone, sia guarito dall’infezione o si sia vaccinato;
- a nulla rileva “il presunto consenso implicito del lavoratore” che consegna volontariamente il proprio certificato perché, con riguardo alla protezione dei dati personali, il consenso del dipendente non può essere considerato un presupposto di liceità, visto lo sbilanciamento riconosciuto nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore;
- dal punto di vista dell’efficacia dei controlli sul Green Pass da parte del datore di lavoro, secondo il Garante una verifica a priori su tutte le certificazioni non farebbe emergere eventuali positività sopravvenute al virus e metterebbe a rischio la funzione principale dell’obbligo.
Controllo dei lavoratori in somministrazione
La nuova formulazione dell’art. 3 comma 4 stabilisce che ai lavoratori in somministrazione il controllo del green pass deve essere svolto solo dall'azienda utilizzatrice, mentre il somministratore si limita a informare i lavoratori delle disposizioni relative al green pass.
Sospensioni dal lavoro per i datori di lavoro con meno di quindici dipendenti
Con un intervento sul comma 7 dell’art. 3 viene prolungato il periodo in cui i datori di lavoro del settore privato, con meno di quindici dipendenti, possono sospendere e sostituire un addetto senza green pass. Il dipendente senza certificazione per cui è scattata l’assenza ingiustificata dopo cinque giorni, può essere sospeso e sostituito per un periodo di dieci giorni lavorativi (e non più di calendario) rinnovabili più volte (anziché una sola volta), entro il 31 dicembre 2021. Durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari.
Scadenza del certificato verde durante l’orario di lavoro
Con l’art. 3-bis viene chiarito definitivamente che, nel caso in cui la certificazione verde scade durante l'orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno e non si applica a suo carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro qualora, in caso di controllo, si riscontri che il green pass è scaduto dopo l'ora di inizio.
Attività formative
Nel comma 2 dell’art. 3 viene precisato che gli obblighi relativi al Green Pass nei luoghi di lavoro si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato.